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Sentenza — n. 5456/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent loss of interest after bail conditions were improved.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lost interest in the case after the bail conditions were improved. Although the applicant had previously requested a change from house arrest to electronic monitoring, the court ruled that this subsequent change created a preclusive defect of interest. Consequently, the appeal was rejected without an assessment of the merits or the award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; The subsequent loss of interest in an appeal constitutes a ground for inadmissibility that prevails over a voluntary withdrawal, preventing the award of litigation costs.

Parole chiave

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subsequent loss of interest inadmissibility of appeal preclusive effect litigation costs bail conditions improvement electronic monitoring drug trafficking detention braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017
Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021
Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LAMANNA ROCCO, nato a Bari il 24.1.1985 avverso la ordinanza in data 8.9.2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rocco Lamanna ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 8.9.2022 dal Tribunale di Bari in sede di riesanne c e ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere h in relazione al reato di cui all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con esso lan—Tjerrtandgrta sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della condotta processuale per avere egli ammesso integralmente l'addebito, della mancanza di precedenti penali specifici, della modestia delle violazioni relative a due procedimenti pendenti ,l'uno per possesso di monete false e l'altro per lesioni, nonché la mancanza di motivazione in relazione ( .--- i _1---- - , alla richiesta della misura degli arresti domiciliari in comune diverso da quello del contestato delitto.

Al suddetto ricorso faceva tuttavia, seguito una dichiarazione in data 6.11.2022)dallo stesso personalmente sottoscritta rinuncia al ricorso per essere stata la misura impugnata sostituita in data 28.2.2022 con quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico Rilievo preliminare riveste la suddetta dichiarazione, dalle cui motivazioni si evince il sopravvenuto difetto di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte per essere stata accolta, successivamente alla presentazione del presente ricorso, la richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

a) cod. proc. pen. il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'interesse alla decisione risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali, da parte del ricorrente, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806;

Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 in una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). Il procedimento in esame deve essere, pertanto, definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto dif