Cassation court dismisses Duello's appeal for lack of consent capacity proof but annuls Frati's appeal for unexamined mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Alessandro Duello's cassation appeal inadmissible because he failed to prove the appellate court lacked capacity to receive his consent under Article 599-bis. Conversely, the appeal by Alessandro Frati was found partially admissible as the appellate court omitted to examine his specific complaint regarding generic mitigating circumstances. Consequently, the judgment against Frati was annulled with remittal for a new trial on sentencing, while Duello was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the validity of a consented sentence is inadmissible if the appellant fails to provide concrete evidence from the case file suggesting the consent was not freely given, rendering the objection purely theoretical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Duello Alessandro, nato a Roma 1'8/6/1978 Frati Alessandro, nato a Roma il 18/8/1982 avverso la sentenza del 27/4/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso di Duello ed annullare con rinvio il ricorso di Frati; udite le conclusioni del difensore del Frati, Avv. Piergiuseppe Di Virgilio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/4/2022, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 30/4/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava ad Alessandro Duello, Valentino Urpi, Massimiliano Panella e Cosimo Coppola - ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - le pene di cui al dispositivo, e confermava la condanna già irrogata ad Alessandro Frati.
2. Propongono ricorso per cassazione Duello e Frati, a mezzo del proprio difensore. Il primo lamenta che la Corte di appello, nel recepire il concordato sanzionatorio, non avrebbe accertato la capacità di prestare il consenso in capo all'imputato, così sottraendosi ad una verifica necessaria, come affermato anche da questa Corte. Il Frati, invece, lamenta l'omessa motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche, richieste con il gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione di Duello risulta manifestamente infondata.
4. A fronte di un espresso consenso prestato da tutti gli imputati che hanno definito la propria posizione a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., compreso il ricorrente, sarebbe stato onere di questi evidenziare eventuali elementi - ricavabili dagli atti processuali - che consentissero anche solo di dubitare che lo stesso Duello avesse avuto la necessaria capacità a prestare il consenso. Ebbene, il ricorso non adempie a tale onere, né, peraltro, accenna ad una eventuale incapacità dell'imputato, cosi ché la censura si pone in termini palesemente teorici ed astratti, come tali inammissibili. 4.1.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
5. Con riguardo, invece, al ricorso proposto da Frati, che non ha concordato la pena in appello, l'unico motivo è fondato. Pacifico che le circostanze attenuanti generiche avevano costituito motivo di gravame (sostenuto dal buon inserimento nel contesto sociale e dall'attività lavorativa svolta in modo regolare), si osserva che la Corte di appello non ha esaminato affatto tale censura, limitandosi a confermare la congruità della pena irrogata dal Tribunale (in continuazione con altro reato). La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, relativamente al Frati, perché motivi quanto alle circostanze attenuanti generiche e, dunque, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata emessa nei confronti di Alessandro Frati limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso presentato da Alessandro Duello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023