Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5438/2023 — snpen Generato dall'IA

Confiscation of illegal building in historical zone voided when criminal liability extinguished by prescription. Confiscation incompatible with demolition order. Confiscation incompatible with prescription. Confiscation voided when criminal liability extinguished by prescription. Confiscation incompatible with prescription. Confiscation voided when criminal liability extinguished by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's confiscation order regarding an illegal parking structure in a historical zone. The appellant argued that confiscation was wrongly applied because the criminal liability for the specific violation had been extinguished by prescription, leaving only the administrative penalty of demolition. The Court agreed, ruling that confiscation is legally incompatible with the mandatory demolition order and cannot be imposed when the underlying criminal liability is extinguished.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001; Art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001: Confiscation of illegal structures is void when criminal liability is extinguished by prescription, as it contradicts the mandatory demolition order required for such offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of illegal structures extinction of crime by prescription historical zone violations incompatibility of confiscation mandatory demolition order administrative vs criminal penalty illegal parking construction costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 240 cod. pen.
Art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Nella per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett.
Art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Nella per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18166 del 18/03/2021, Bucarelli
380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito e che sia idonea ad elidere gli effetti del reato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv.
Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti
281295-01, nonché Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nella Domenico, nato a Tolve il 28/05/1957 avverso la sentenza emessa in data 21/01/2022 dalla Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca; lette le conclusioni presentate dal difensore delle parti civili, avvocato Daniele Luigi De Angelis, che chiede la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, avvocato Massimo Montesano, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, che aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Nella per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 12.000 euro di ammenda, disponendo inoltre la demolizione dell'opera abusiva, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ordinato la confisca del precisato manufatto. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, Domenico Nella, in qualità di proprietario di un immobile sito in zona B1-1, aveva realizzato, in presenza di un permesso di costruire illegittimo, un parcheggio fuori terra per un terzo, costituente nuovo volume urbanistico, in contrasto con quanto disposto dal P.R.G. del Comune e dell'art. 9 n. 122 del 1989 (c.d. "legge Tognoli"), in zona assimilata a zona sottoposta a vincolo storico.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe Domenico Nella, con atto sottoscritto dall'avvocato Massimo Montesano, articolando un unico motivo. Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen, 240 cod. pen. e 44 d.P.R. 380/2001, avuto riguardo alla erronea applicazione della confisca. Si rileva che la Corte di appello ha disposto la confisca dell'opera realizzata in violazione dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, siccome questo prevede l'applicabilità della confisca senza condanna solo per il reato di lottizzazione abusiva, e non per le altre ipotesi contravvenzionali disciplinate nell'art. 44, comma 1, lett.

c) d.P.R. 380/2001. Si rappresenta che, nel caso di specie, la contestazione a carico del ricorrente è stata formulata con riguardo all'art. 44, comma 1, lett.

c) d.P.R. 380/2001, perché relativa alla realizzazione abusiva di un parcheggio fuori terra per un terzo, eseguito sulla base di un permesso di costruire illegittimo in zona sottoposta a vincolo storico, ma non certo perché era ravvisabile una lottizzazione abusiva. Si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può essere disposta la confisca del manufatto abusivo a seguito di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione relativamente alle contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, diverse dalla lottizzazione abusiva.

3. Il ricorso è fondato. Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, il fatto ritenuto accertato dai giudici di merito, e per il quale è stata pronunciata in appello sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione, non consiste in una lottizzazione abusiva, e la qualificazione dello stesso a norma dell'art. 44, comma 7 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 è determinata dall'essere stato l'intervento edilizio abusivo commesso in zona sottoposta a vincolo storico. Ciò posto, costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale in materia edilizia non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito e che sia idonea ad elidere gli effetti del reato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv. 281295-01, nonché Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238781-01).

4. Essendo il ricorso fondato, lo stesso deve essere accolto, e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione che dispone la confisca, statuizione che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente