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Sentenza — n. 5257/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating facts precluded from Supreme Court review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already examined by the lower court. The defense argued that the seized structures were demolitions of pre-existing legal buildings, but the lower court found they constituted new construction violating urban planning laws. The Court rejected the appeal as manifestly unfounded, noting that factual disputes regarding the nature of the construction are precluded from review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 1 DPR n. 380/2001; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already scrutinized by the lower court on matters of fact precluded from the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility preclusion of fact review preventive seizure validity urban planning violations manifestly unfounded appeal azione di manutenzione soggiorno ininterrotto protezione degli inquilini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 1 DPR n. 380/2001
Pacifica l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
L'indagato non ha svolto alcuna considerazione critica nei confronti di tale analitica motivazione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'indagato non ha svolto alcuna considerazione critica nei confronti di tale analitica motivazione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

seguente - 7 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da Marino Fulvio, nato a Napoli il 22/03/1969, avverso l'ordinanza in data 05/07/2022 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, dato atto che l'avv. Amedeo Valanzuolo in data 3 ottobre 2022 ha rinunciato alla trattazione orale che aveva tempestivamente richiesto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il sequestro preventivo di parte di un immobile sito in Napoli, alla via Gianturco, disposto in data 21 giugno 2022 nell'ambito del procedimento a carico di Fulvio Marino per i reati degli art. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. La difesa dell'indagato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché le opere ritenute abusive co4istevano invece nella demolizione e fedele ricostruzione di un manufatto preesistente e legittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché reitera le medesime doglianze già scrutinate con motivazione immune da vizi del Tribunale del riesame, per giunta inerenti a questioni di fatto la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità. Pacifica l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, il Tribunale ha affermato che l'intervento non era consistito nella demolizione e fedele ricostruzione del manufatto preesistente nel rispetto dei volumi, delle superfici e dei prospetti precedenti, ma nella realizzazione di opere nuove con cui si era sviluppata una nuova volumetria.

Infatti, la circostanza che il ricorrente avesse dichiarato al momento dell'acquisto che l'immobile fosse regolare dal punto di vista urbanistico, ancorché la cucina fosse allocata in veranda, non vale a costituire la legittimità dell'abuso, con l'ulteriore conseguenza che neanche la richiesta di titoli abilitativi per successivi interventi edilizi consente di ritenere assolti gli obblighi di legge. Nello specifico, i Giudici hanno evidenziato che l'appartamento, cui aderiva il manufatto sequestrato, era stato già oggetto di un sequestro per un balcone abusivo nonché per la successiva violazione dei sigilli, e che con l'intervento oggetto del presente procedimento era stata realizzato un nuovo e stabile corpo di fabbrica in sostituzione della struttura in alluminio anodizzato con copertura in lamiere zincate.

Di qui il periculum in mora che giustificava il sequestro preventivo, siccome i lavori erano ancora in corso. L'indagato non ha svolto alcuna considerazione critica nei confronti di tale analitica motivazione, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3 novembre 2022 Il Cons