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Sentenza — n. 5254/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5254/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Crotone ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone, che aveva respinto la richiesta di dissequestro condizionato dell'impianto di lombricompostaggio della Ecorec S.r.l., proposto dal legale rappresentante della società, Andrea Pariano, indagato dei reati dell'art. 256, comma 1 e 5, nonché dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e del reato di cui all'art. 674 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 674 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5254/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'indagato premette in fatto che il GIP aveva disposto la misura cautelare reale, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e il periculum che la libera disponibilità dell'impianto potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato; che, in data 22 febbraio 2022, l'indagato aveva chiesto l'autorizzazione ad accedere all'impianto per smaltire i rifiuti e provvedere alla sua ristrutturazione; che il Giudice aveva rigettato l'istanza, perché era necessario attendere il compimento degli accertamenti tecnici irripetibili; che, quindi, l'indagato aveva proposto appello eccependo l'assenza di causa della misura che era mantenuta non in prevenzione bensì per assicurare l'acquisizione di una prova.

Parole chiave

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sequestro cautelare autorizzazione alla discarica stoccaggio sotterraneo delle scorie sequestro investigativo sequestro di dati informatici scarico termico

Disposizioni normative citate

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art. 674 cod. pen
152 del 2006, e del reato di cui all'art. 674 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pariano Andrea, nato a Crotone il 17/04/1979, in qualità di legale rappresentante della Ecorec S.r.l., avverso l'ordinanza in data 14/04/2022 del Tribunale di Crotone, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. Matteo Massimi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Crotone ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone, che aveva respinto la richiesta di dissequestro condizionato dell'impianto di lombricompostaggio della Ecorec S.r.l., proposto dal legale rappresentante della società, Andrea Pariano, indagato dei reati dell'art. 256, comma 1 e 5, nonché dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e del reato di cui all'art. 674 cod. pen.

2. La difesa dell'indagato premette in fatto che il GIP aveva disposto la misura cautelare reale, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e il periculum che la libera disponibilità dell'impianto potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato; che, in data 22 febbraio 2022, l'indagato aveva chiesto l'autorizzazione ad accedere all'impianto per smaltire i rifiuti e provvedere alla sua ristrutturazione; che il Giudice aveva rigettato l'istanza, perché era necessario attendere il compimento degli accertamenti tecnici irripetibili; che, quindi, l'indagato aveva proposto appello eccependo l'assenza di causa della misura che era mantenuta non in prevenzione bensì per assicurare l'acquisizione di una prova.

In diritto formula due censure. Con la prima denuncia la violazione di legge in relazione agli art. 321 e 323 cod. proc. pen. per l'illegittima trasformazione del sequestro preventivo in probatorio. Con la seconda eccepisce la violazione di legge per assenza di motivazione o motivazione apparente o totalmente illogica in merito alla tesi propugnata dell'illegittimità della conversione automatica del sequestro preventivo in probatorio. Con successiva memoria la difesa ha insistito nelle sue ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con l'ordinanza impugnata che ha evidenziato che il ricorrente, il quale non aveva chiesto il riesame del sequestro preventivo, aveva contestato con l'appello il provvedimento del GIP che aveva rigettato l'istanza di dissequestro condizionato, perché erano in corso degli accertamenti tecnici irripetibili. Con l'atto di appello, la parte non ha contestato i presupposti del sequestro preventivo né dal diniego dell'istanza di dissequestro è possibile desumere anche implicitamente che questi siano venuti meno.

In particolare, è incontroverso che il sequestro sia preordinato al fine di evitare che la libera disponibilità dell'impianto da parte del relativo proprietario possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato già perpetrato ovvero agevolare la commissione di altri reati, per cui la risposta interlocutoria del GIP attiene esclusivamente alla gestione della misura, senza impingere la natura della stessa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così