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Sentenza — n. 5246/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls second-instance acquittal for prescription issued without trial, violating adversarial principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy annulled the Court of Appeal's second-instance judgment declaring the defendant not guilty due to prescription. The defense argued the acquittal was invalid because it was issued without a hearing, violating the adversarial principle established by the Constitutional Court. The Court ruled that such pre-trial acquittals at the second instance are absolutely null and void because they deprive the accused of the right to contest the facts and legal grounds for non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 2 Cost.; Art. 469 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4 cod. proc. pen.: A second-instance judgment declaring non-prosecution due to prescription without adversarial proceedings is absolutely null and void.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription nullity adversarial principle second instance acquittal constitutional violation pre-trial judgment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 2 Cost.
La Corte costituzionale ha evidenziato che l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa in assenza totale del contraddittorio tra le parti, al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost.
Art. 469 cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato: nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen.; tale norma è dettata solo per il giudizio di primo grado, in assenza del rinvio ad essa negli artt.
Art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 568, comma 4, cod.
Art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
art. 469 cod. proc. pen
Il difensore di Matar Niang El Hadji ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 469 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
La Corte costituzionale ha evidenziato che l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa in assenza totale del contraddittorio tra le parti, al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata del processo sottese all'immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Secondo Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, RV.
Corte Costituzionale, n. 111 del 05/04/2022

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Testo completo

ente - 7 FEB 2023 SENTENZA ' • • , \.:tt sul ricorso proposto da: I NIANG EL HADJI MATAR C.U.I. 040F48K nato il 04/12/1986 Luana a a avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. chiede annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli. lette le conclusioni del difensore L'avv. Luca Di Caprio si riporta al motivo di ricorso chiedendone l'accoglimento Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Matar Niang El Hadji ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 469 cod. proc. pen. del 14 novembre 2019 della Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella del 14 maggio 2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ex art. 171-ter legge n. 633 del 1941, commesso il 21 marzo 2010 in Caserta, in quanto estinto per prescrizione. Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché la sentenza di prescrizione è stata emessa senza fissare l'udienza ed impedendo all'imputato di essere prosciolto con una formula più favorevole, come richiesto nell'atto di appello, in violazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale del 9 maggio 2022 n. 111.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato: nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen.; tale norma è dettata solo per il giudizio di primo grado, in assenza del rinvio ad essa negli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. Secondo Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, RV. 269809, la sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, emessa in assenza di contradditorio tra le parti, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ex artt. 178, comma 1, lett.

b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 05/04/2022, dep. 09/05/2022, ha ribadito che la sentenza di appello che dichiari la prescrizione in assenza del contraddittorio delle parti è affetta da nullità assoluta ed insanabile, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett.

b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. «... in quanto concreta la massima violazione del contraddittorio, rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo». 1.2. La Corte costituzionale ha, però, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2 Cost., nell'interpretazione delle Sezioni Unite «... nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato».1.3.

La Corte costituzionale ha evidenziato che l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa in assenza totale del contraddittorio tra le parti, al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost. non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata del processo sottese all'immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il principio della ragionevole durata del processo risulta recessivo rispetto al pieno rispetto principio del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost. Del resto, anche l'art. 469 cod. proc. pen., nel consentire al giudice di primo grado la facoltà di definire il giudizio con sentenza emessa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen, prevede che detta sentenza possa essere adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», a dimostrazione della centralità che assume il principio del contraddittorio nel processo penale, durante il quale mai si rinuncia all'ascolto delle parti, neanche in caso di dibattimenti che possono sembrare superflui. 1.4.

La sentenza predibattimentale di appello preclude, poi, la possibilità per l'imputato di ricercare eventuali ragioni di proscioglimento nel merito. 1.5. La Corte di appello di Napoli ha emesso la sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione del reato ascritto, violando il principio del contraddittorio contemplato dall'art. 111, comma 2, Cost.; si è concretizzata, dunque, la nullità assoluta. 1.6. Nonostante la richiesta di sentenza predibattimentale sia stata depositata dal difensore dell'imputato presso la cancelleria della Corte di appello di Napoli il 30 ottobre 2019, non trova applicazione l'art. 183, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude l'esperimento dell'eccezione di nullità a colui che vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa, trattandosi di norma applicabile nei soli casi di nullità di ordine generale o relativa ex artt. 180 e 181 cod. proc. pen. 1.7.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per lo svolgimento del processo di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di