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Sentenza — n. 4921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence regarding environmental planning constraints on demolition order. The court upheld the lower court's decision based on established case law. The appeal was rejected because the applicant failed to demonstrate a change in facts or law. The ruling confirms that posthumous authorization does not erase prior illegal construction crimes. The decision emphasizes the binding nature of existing environmental planning constraints. The court found no merit in the applicant's procedural arguments. The final judgment maintains the demolition order's validity. The appeal is inadmissible under current legal standards.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Fani Cotti inadmissible, upholding the lower tribunal's refusal to revoke the demolition order. The applicant argued that the court erred in not considering new documentation regarding planning constraints and omitted relevant evidence presented during the hearing. The Supreme Court rejected these claims, citing established precedent that posthumous environmental authorizations do not extinguish prior illegal construction crimes or override existing planning constraints. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; Art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; The release of posthumous landscape authorization outside permitted limits does not produce extinguishing effects on illegal construction crimes nor preclude the issuance of demolition orders in constrained zones.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility demolition order revocation environmental planning constraints illegal construction crimes posthumous landscape authorization urban planning sanctions administrative incompatibility divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Si tratta di una decisione pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs.
Art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
42, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata» (Sez.
Art. 44 lett. c), 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001
presso il Tribunale di Velletri nei confronti di FANI CIOTTI Fabio, avente ad oggetto i manufatti di cui alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal predetto Tribunale in relazione ai reati di cui all'art. 44 lett. c), 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs.
181 d.lgs. n. 181 del 2004
380 del 2001, 181 d.lgs. n. 181 del 2004, 13 e 30 I.
13 e 30 I. n. 394 del 1991
181 del 2004, 13 e 30 I. n. 394 del 1991.
Artt. 181 d.lgs. n. 42 del 2003
Artt. 13 e 30 I. n. 394 del 1991
42 del 2003 e agli artt. 13 e 30 I. n. 394 del 1991).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 - 01
380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata» (Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: FANI COTTI Fabio, nato a Roma il 04/07/1973 avverso l'ordinanza emessa il 14/04/2021 dal Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/04/2021, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice ks dell'esecuzione' la la rict iesta di revoca dell'ordine di demolizione, con sospensione della sua esecutorietà, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Velletri nei confronti di FANI CIOTTI Fabio, avente ad oggetto i manufatti di cui alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal predetto Tribunale in relazione ai reati di cui all'art. 44 lett. c), 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 181 del 2004, 13 e 30 I. n. 394 del 1991.

2. Ricorre per cassazione il FANI COTTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'erronea deduzione secondo cui non sarebbe stata comunicata, al momento della richiesta di nulla osta, la sussistenza di vincoli sull'area in cui insistono i manufatti. 2.2. Omessa motivazione con riferimento alla documentazione prodotta in udienza, con particolare riferimento alla richiesta di nulla osta edilizio all'Ente Parco dei Castelli Romani.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale aveva correttamente escluso - attesa la sussistenza del vincolo ambientale sull'area, e la presentazione di una SCIA - la sopravvenienza di un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale ha invero ampiamente motivato in ordine all'insussistenza delle condizioni per la revoca dell'ordine di demolizione, non solo per la mancata emanazione di provvedimenti amministrativi idonei a regolarizzare la situazione, rendendola incompatibile con il predetto ordine, ma anche per i pareri negativi espressi in sede procedimentale e la sussistenza di un vincolo paesistico- ambientale gravante sulla zona interessata dai manufatti abusivi (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato. È del resto pacifico che la condanna irrevocabile è stata a suo tempo emessa dal Tribunale di Velletri, per i manufatti abusivi relativi ad un allevamento di cavalli, anche per i reati di cui agli artt. 181 d.lgs.n. 42 del 2003 e agli artt. 13 e 30 I. n. 394 del 1991).

Si tratta di una decisione pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata» (Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 - 01).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il Con