Cassation annuls lower court order for failure to motivate necessity of confiscation in tax crime seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Lucca Tribunal's order rejecting the defendants' request for a retrial regarding a preventive seizure. The lower court incorrectly held that the Supreme Court's precedent requiring detailed motivation for confiscation applied only to specific property crimes, not tax offenses under Art. 12-bis of D.Lgs. 74/2000. The Court ruled that the obligation to explain the necessity of the seizure's ablativo effect applies universally to all mandatory confiscations to prevent arbitrary measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000: The preventive seizure ordered for mandatory confiscation must contain concise motivation regarding the necessity of the ablativo effect, regardless of the crime type, to avoid arbitrary decision-making.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Beni Massimo, nato a La Spezia il 02/02/1985 Moratti Gianluigi, nato a Carrara il 24/11/1964 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del Tribunale di Lucca; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta di riesame presentata dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 5 novembre 2021, in relazione a più reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. b\) Si è ritenuto inapplicabile al caso di specie il principio affermato da Cass., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere anche la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca. Secondo il Tribunale, l'ambito di applicazione di tale sentenza è limitato ai sequestri preordinati alle confische di cui all'art. 240 cod. pen. e non si estende, perciò, al sequestro preordinato alla confisca di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale è sufficiente che il giudice motivi circa l'astratta confiscabilità del bene.
2. Avverso la sentenza gli indagati hanno proposto, tramite i difensori, ricorsi per cassazione di analogo contenuto, denunciando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche in materia di reati tributari, deve contenere anche la concisa motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca stessa, pena la compromissione di diritti fondamentali, quali la proprietà e la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in tutto o in parte, inutilmente vessatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati. 1.1. Come affermato, in via generale, da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
E l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Tale principio trova applicazione anche per il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale deve contenere, dunque, la concisa motivazione anche del periculum in mora, nei termini sopra specificati, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694).
Infatti, dal tenore della motivazione della richiamata sentenza n. 36959 del 2021, emerge che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite - il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. - il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione).
Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, sia essa diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni o del denaro: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 1.2. Erroneamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto non applicabile l'onere motivazionale di cui sopra al sequestro preordinato alla confisca di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo sufficiente, in relazione a tale tipologia di sequestro, che il giudice motivi circa l'astratta confiscabilità del bene.
In altri termini, il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge, perché il Tribunale, adottando una non corretta equivalenza tra confiscabilità tout court del bene o del denaro e non necessità di motivazione, ha contravvenuto alla necessità di spiegare, in conformità alla corretta esegesi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., le ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca.
2. L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata, con rinvio al Tribunale di Lucca, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Lucca, competente ai se