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Sentenza — n. 4916/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4916/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Forlì, Sezione riesame, con ordinanza del 16 aprile 2021 ha rigettato l'appello proposto da Ricci Michela quale legale rappresentante della società Ricci Giorgio s.r.l. e quale rappresentante e amministratore di sostegno di Ricci Giorgio, avverso il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti di Ricci Giorgio e della società Ricci Giorgio s.r.I.) del 10 marzo 2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, relativamente ai reati in accertamento di cui all'art. 10 quater, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 (capi 33 e 34 dell'imputazione).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000 e 321 cod. proc. pen.), relativamente alla corretta individuazione del profitto confiscabile. Il profitto nei reati tributari si realizza attraverso il risparmio di spesa; Possono essere sequestrate le somme dovute all'erario e trattenute illegittimamente dal contribuente. Il profitto del reato tributario non può che realizzarsi nel momento in cui si consuma, non rilevando fatti omissivi successivi. Per la confisca diretta deve sempre sussistere un rapporto di pertinenzialità fra il denaro ed il reato commesso.

Parole chiave

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imposizione confiscatoria ricupero d'imposta sequestro di conti bancari sequestro fiscale rimborso dell'imposta preventiva rendiconto di Stato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI MICHELA nato a CESENA il 17/09/1969 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. LIBERTA di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI: "Annullamento con rinvio".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Forlì, Sezione riesame, con ordinanza del 16 aprile 2021 ha rigettato l'appello proposto da Ricci Michela quale legale rappresentante della società Ricci Giorgio s.r.l. e quale rappresentante e amministratore di sostegno di Ricci Giorgio, avverso il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti di Ricci Giorgio e della società Ricci Giorgio s.r.I.) del 10 marzo 2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, relativamente ai reati in accertamento di cui all'art. 10 quater, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 (capi 33 e 34 dell'imputazione).

2. Ricorrono in cassazione Ricci Michela quale legale rappresentante della società Ricci Giorgio s.r.l. e quale rappresentante e amministratore di sostegno di Ricci Giorgio, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000 e 321 cod. proc. pen.), relativamente alla corretta individuazione del profitto confiscabile. Il profitto nei reati tributari si realizza attraverso il risparmio di spesa; Possono essere sequestrate le somme dovute all'erario e trattenute illegittimamente dal contribuente. Il profitto del reato tributario non può che realizzarsi nel momento in cui si consuma, non rilevando fatti omissivi successivi. Per la confisca diretta deve sempre sussistere un rapporto di pertinenzialità fra il denaro ed il reato commesso.

Non si deve confondere il concetto di profitto con quello del vantaggio, che il soggetto ottiene dalla commissione del reato. Al momento della commissione del reato nessun importo giaceva nei conti correnti attinti dal sequestro (fatta eccezione per una somma di euro 1.231,72, sul conto corrente della società Ricci Giorgio s.r.l.) e, pertanto, non può esservi stata alcuna confusione del profitto i •, del reato costituito dal denaro non versato e quindi risparmiato, nelle somme di denaro successivamente entrate nei conti correnti. Hanno chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano infondati e devono rigettarsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. L'unico motivo proposto dai ricorrenti riguarda la confisca diretta del denaro rinvenuto nei conti correnti; i ricorrenti prospettano l'assenza di nesso di pertinenzialità del denaro con il reato in accertamento, essendo le somme sequestrate relative ad attività successive (alla commissione del reato) e lecite; al momento della consumazione del reato le somme non erano presenti nei conti correnti. Anche per la persona fisica si discute sempre di sequestro diretto (non per equivalente) in quanto dall'imputazione emerge che Giorgio Ricci era l'"imprenditore individuale beneficiario" (capo 34 dell'imputazione).

La questione ultimamente è stata decisa dalla Sezioni Unite nei seguenti termini: "La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione" (Sez.

U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282037 - 01). Prendendo le mosse dalla peculiarità del denaro, rispetto al quale "è indifferente l'identità fisica del numerano oggetto di ablazione rispetto a quello illecitamente conseguito", le Sezioni Unite hanno precisato che ciò non fa venir meno l'esigenza di individuare il nesso eziologico di diretta provenienza del profitto dal reato, bensì consente una diversa modulazione in ragione della naturale fungibilità del denaro. In particolare è stato messo in evidenza come il denaro sia bene "ontologicamente" diverso da qualunque altra utilità e che la peculiare natura del denaro si riflette anche sulla confisca, dovendosi ritenere che nel caso in cui il profitto od il prezzo del reato sia consistito in denaro, è "irrilevante che il numerano conseguito dall'autore - perciò stesso confuso nel suo patrimonio, al pari, del resto, di eventuali altre acquisizioni monetarie lecite- sia materialmente corrispondente a quello sottoposto a confisca".

La somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non va dunque considerata, ai fini che ci occupano, nella sua fisica consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore. Se il prezzo o il profitto del reato è rappresentato da una somma di denaro, essa si confonde con altre componenti del patrimonio del reo e perde perciò stesso ogni giuridico rilievo la sua identificabilità fisica. In definitiva, secondo le Sezioni Unite, il rapporto di pertinenzialità va individuato tra il reato e l'incremento monetario che ne è conseguito, ne consegue che la materiale composizione della disponibilità in denaro diviene irrilevante, posto che oggetto della confisca sarà pur sempre una somma di valore pari a quella ottenuta dalla commissione del reato.

4. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e conda