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Sentenza — n. 4914/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4914/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 5.1.2022 il Tribunale di Mantova, adito in sede di riesame dalla Curatela fallimentare della s.r.l. Padana Montaggi e Costruzioni, ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip presso il medesimo Tribunale con provvedimento del 13.12.2021 nei confronti di Luciano Zapparoli e Santo Antonio Carluccio, indagati per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per aver omesso, nella qualità l'uno di amministratore di fatto e l'altro di diritto della società in bonis, di presentare la dichiarazione IVA relativamente agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca diretta sui beni della medesima società, dei quali ha ordinato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva spossessamento conseguente al fallimento apertura del fallimento beni scoperti successivamente ufficiale dei fallimenti azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVAnei confronti del PADANA MONTAGGI E COSTRUZIONI S.R.L. in Fallimento, in persona del Curatore fallimentare avverso la ordinanza in data 5.1.2022 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5.1.2022 il Tribunale di Mantova, adito in sede di riesame dalla Curatela fallimentare della s.r.l. Padana Montaggi e Costruzioni, ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip presso il medesimo Tribunale con provvedimento del 13.12.2021 nei confronti di Luciano Zapparoli e Santo Antonio Carluccio, indagati per il reato di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per aver omesso, nella qualità l'uno di amministratore di fatto e l'altro di diritto della società in bonis, di presentare la dichiarazione IVA relativamente agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca diretta sui beni della medesima società, dei quali ha ordinato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

A fondamento del disposto annullamento i giudici del riesame hanno ritenuto che, essendo stata la Padana Montaggi e Costruzioni dichiarata fallita in data antecedente alla misura cautelare reale, con conseguente subentro della Curatela all'amministratore in carica o comunque operante in seno alla compagine sociale, i beni societari, in quanto entrati a far parte dell'attivo fallimentare, non fossero più nella disponibilità della persona giuridica e non potessero pertanto essere oggetto del vincolo reale.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, che le finalità del fallimento non sono in grado di assorbire la funzione assolta dal sequestro finalizzato alla confisca il cui unico limite è rappresentato dall'appartenenza del bene a persona estranea al reato, tale non potendosi ritenere il fallimento. Nel richiamare la pronuncia resa da questa Corte n. 15776 dell'8.1.2020 rileva come la confisca tanto diretta quanto per equivalente cui è finalizzato il sequestro debba ritenersi destinata a prevalere, in ragione del suo carattere obbligatorio, su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene a prescindere dal momento in cui intervenga la sentenza di fallimento e ciò a maggior ragione nell'ottica della finalità sanzionatoria rivestita dalla confisca nei reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato, non superabile dalla legittimazione riconosciuta al Curatore fallimentare all'impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali.

Aggiunge, in ogni caso, che nel caso di specie la società Padana Montaggi e Costruzioni fosse risultata, stando alle indagini della Guardia di Finanza/un mero schermo fittizio di Zapparoli Luciano, all'uopo riproducendo una copiosa parte del decreto del Gip emittente la misura

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel disporre la revoca del sequestro finalizzato alla confisca diretta sui beni della società, lasciando tuttavia ferma la misura cautelare finalizzata alla confisca per equivalente, il Tribunale mantovano si è uniformato ai principi già affermati, sia pure in termini non univoci, ma comunque espressione di un orientamento ampiamente condiviso in seno a questa Corte, in forza dei quali deve ritenersi in tema di reati tributari l'illegittimità del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, sul rilievo che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l'attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (Sez. 3, Sentenza n. 47299 del 16/11/2021, Bellelli Engineering, Rv. 282618;

Sez. 2, Sentenza n. 19682 del 13/04/2022, Osella, Rv. 283225; Sez. 3, Sentenza n. 14766 del /2020, Esposito, Rv. 279382; Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/02/2020, Sangerrnano, Rv. 279382 che ha ritenuto ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica). A fronte di una motivazione imperniata su solidi principi giuridici - venendo evidenziato dai giudici del riesame come fosse di ostacolo alla confisca diretta, oltre alla ontologica diversità tra i beni della società e l'attivo fallimentare, stanti i poteri gestori propri del curatore chiamato ad accrescere la massa attiva in vista del soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio e dunque di una finalità pubblicistica diversa dallo scopo di lucro che caratterizza i soggetti che operano sul mercato, la posizione di terzietà della curatela rispetto al soggetto, persona fisica o giuridica che sia, indagato o imputato nel procedimento penale precedentemente dichiarato fallito, con conseguente operatività della preclusione sancita dall'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000 alla confisca dei beni riconducibili a soggetti estranei al reato -, il Procuratore ricorrente si limita a dissentire dall'interpretazione a4ocinata dall'ordinanza impugnata senza individuarne il • vulnus cui siafriconducil la violazione di legge indicata nell'epigrafe del ricorso, né indicare elementi specifici che possano portare ad un diverso epilogo. Così come formulata l'impugnativa risulta priva della necessaria specificità censorea, perciò destinandosi all'inammissibilità. Né i successivi rilievi spesi in ordine alla circostanza che la società in bonis abbia assolto alla funzione di mero schermo di Luciano Zapparoli, rilévi che nella sostanza si traducono nella pedissequa riproduzione del provvedimento genetico, possono configurare il dedotto vizio di violazione di legge, risolvendosi all'evidenza in censure che attaccano la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez.

U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Avendo nella specie il Collegio mantovano escluso / sulla base di un iter motivazionale compiutamente argomentato che la Padana Montaggi e Costruzioni, stante la presenza di una pluralità di indicatori della sua concreta operatività sul mercato, quali l'elevato numero delle maestranze, molte delle quali altamente specializzate, la presenza di uno stabilimento e di beni strumentali nonché le numerose commesse attestate dalla contabilità, fosse un guscio vuoto dietro il quale operava soltanto l'indagato, tale da consentirne comunque il sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni, non può certamente ritenersi che si verta nell'ambito di una motivazione soltanto apparente né tantomeno mancante, profili questi i quali soltanto permettono di superare la limitazione relativa al vizio motivazionale fissata dall'art. 325 cod. proc. pen. per le impugnazioni dei provvedimenti in materia cautelare reale. Deve, quindi, concludersi pe