Sentenza — n. 4374/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 08/09/2022, il Tribunale di Taranto rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Albano Cosimo avverso l'ordinanza emessa il 21/07/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod.pen, 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 (capo a) e 337, 61 n. 2 cod.pen. (capo b).
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 589 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Albano Cosimo, nato a Taranto il 27/10/1975 avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/09/2022, il Tribunale di Taranto rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Albano Cosimo avverso l'ordinanza emessa il 21/07/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod.pen, 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 (capo a) e 337, 61 n. 2 cod.pen. (capo b).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Albano Cosimo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Argomenta che il Tribunale aveva sottovalutato il fatto che l'indagato aveva dichiarato che la sostanza stupefacente era da lui detenuta per uso personale ed aveva affermato, in maniera apodittica, che la stessa fosse destinata allo spaccio, desumendo tale finalità solo dall'entità poderale della sostanza; le modalità di custodia erano compatibili con una destinazione al consumo personale, non essendo stato rilevato alcun dato concreto collegato ad un'attività di preparazione di dosi o confezioni singole destinati a terzi, quali la disponibilità di un bilancino, taglierini, buste di cellophane , carta stagnola; la reazione impulsiva avuta dall'indagato al controllo operato dai Carabinieri - darsi alla fuga e sbarazzarsi dello stupefacente - era compatibile con il timore di conseguenze di natura amministrativa ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 ovvero di natura penale; la detenzione di due diverse sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) no aveva valenza indiziaria, considerato che l'indagato si era sottoposto ad analisi che aveva dimostrato la sua dipendenza da entrambe; il ruolo di intermediario nello spaccio di sostanze stupefacente era stato solo ipotizzato dal Tribunale.
Evidenzia, quindi, che è a carico della pubblica accusa di dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente e che tale onere, nella specie, non era stato assolto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Argomenta che il pericolo di reiterazione era stato ravvisato sulla scorta di elementi meramente congetturali, in difetto di qualsiasi motivazione sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di delitti, da ritenersi assenti in considerazione della personalità dell'indagato e delle sue condizioni di vita; la condotta serbata dal prevenuto al momento del controllo operato dagli inquirenti era stata determinata dalla paura delle conseguenze della detenzione di sostanze stupefacente e deponeva in senso favorevole all'insussistenza di esigenze cautelari la pressocchè assenza di precedenti penali, fatta eccezione per una condanna in materia di reati edilizi per fatto commesso nel lontano 2009.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore del ricorrente ha depositato in Cancelleria atto del 02/12/2022, sottoscritto anche personalmente dall'imputato, di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen., dichiarando di non avere interesse alla coltivazione dell'impugnazione, in quanto il Gup del Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1312/2022 pronunciata in data 29/11/2022, ha assolto il prevenuto dal reato di cui al capo a) dell'imputazione relativo al reato di cui all'art. 73, comma d.P.R. n. 309/1990, disponendo l'immediata rimessione in libertà del ricorrente. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione. 3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett.
d) cod. proc. pen. 4.Trattandosi di rinuncia determinata da carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non va adottata alcuna statuizione sulle spese processuali e sulla condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende (Sez.3, n.8025 del 25/01/2012, Rv.252910; Sez.3,n.10963 del 2019, non mass.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per