Italian court dismisses cassation appeal for generic lack of specific legal argumentation regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. Bernardi Nunzio challenged his conviction for handling waste without authorization, arguing that the evidence regarding black liquid was inconclusive and that waste disposal had always been regular. The court rejected these claims because they lacked a specific connection to the facts and legal reasoning of the lower court's decision, violating procedural preclusion rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: Cassation appeals must contain specific arguments correlating to the lower court's reasoning; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bernardi Nunzio, nato a Mesagne il 28/04/1965 avverso la sentenza del 14/03/2022 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/03/2022, il Tribunale di Brindisi dichiarava Bernardi Nunzio responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.
a) d.lgs 152/2006 - perché, nella qualità di socio accomandatario di frantoio oleario raccoglieva e smaltiva, in assenza di autorizzazione, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - e lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bernardi Nunzio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che l'ipotesi di reato contestata al ricorrente aveva evidenziato lacune sin dal momento dell'accertamento e che la presenza di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, era stata dedotta solo dalla circostanza che il liquido trovato all'interno della vasca aveva un colore nerastro, tale da non poter escludere la presenza di olio di motore, sostanza potenzialmente inquinante; il perito di parte aveva, invece, evidenziato che trattavasi di acque di lavaggio delle olive, riutilizzabili nella fertirrigazione entro trenta giorni dalla molitura; inoltre, pur a voler ritenere che trattavasi di rifiuti, andava evidenziato che la ditta del ricorrente aveva sempre proceduto al regolare smaltimento, come da documentazione prodotta. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure mosse dal ricorrente sono generiche, perché prive di confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568;
Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Va, poi, osservato che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
2. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila