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Sentenza — n. 3977/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3977/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20 luglio 2022 il Tribunale di Brindisi, nella qualità di Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da Nicola Semeraro nei confronti del sequestro del 27 giugno 2022, eseguito dalla Guardia costiera di Brindisi e dai• Carabinieri di Ostuni ed avente per oggetto l'area demaniale in agro di Carovigno oggetto di concessione demaniale, nonché ulteriore area demaniale ricadente sulla medesima particella al f. 23 p.11a 2, di rispettivi mq 1268 e 90.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Era stata in realtà presentata richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento, ovvero dalla diversa data in cui vi era stata conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata immediata notificazione del decreto di convalida, che avrebbe dovuto comportare la caducazione del decreto. 2.3. Col terzo punto il ricorrente ha lamentato l'avvenuta condanna alle spese del procedimento, dal momento che il decreto era privo dei motivi necessari per la sua esistenza. Nel merito infatti il ricorrente aveva puntualmente dato atto del suo diritto e dell'esistenza di titoli abilitativi all'occupazione dell'area demaniale.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro del veicolo inquinamento delle coste rinuncia all'espropriazione sottrazione di cose sequestrate sequestro convenzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Semeraro Nicola, nato a Ostuni il 26/01/1968 avverso la ordinanza del 20/07/2022 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2022 il Tribunale di Brindisi, nella qualità di Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta da Nicola Semeraro nei confronti del sequestro del 27 giugno 2022, eseguito dalla Guardia costiera di Brindisi e dai• Carabinieri di Ostuni ed avente per oggetto l'area demaniale in agro di Carovigno oggetto di concessione demaniale, nonché ulteriore area demaniale ricadente sulla medesima particella al f. 23 p.11a 2, di rispettivi mq 1268 e 90.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, allegando inosservanza ed erronea applicazione di legge, il ricorrente ha dato conto di avere presentato richiesta di riesame nel termine di dieci giorni dalla data in cui lo stesso indagato aveva avuto conoscenza del decreto tramite il proprio difensore, espressamente deducendo la mancata notificazione del decreto stesso. Al riguardo il Giudice del riesame non aveva valorizzato l'eccezione difensiva circa la mancata notifica del decreto al difensore e non alla parte, e del fatto che era stata azionata la richiesta di riesame sulla diversa data di conoscenza, non del sequestro, ma della convalida.

Era stata in realtà presentata richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento, ovvero dalla diversa data in cui vi era stata conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata immediata notificazione del decreto di convalida, che avrebbe dovuto comportare la caducazione del decreto. 2.3. Col terzo punto il ricorrente ha lamentato l'avvenuta condanna alle spese del procedimento, dal momento che il decreto era privo dei motivi necessari per la sua esistenza. Nel merito infatti il ricorrente aveva puntualmente dato atto del suo diritto e dell'esistenza di titoli abilitativi all'occupazione dell'area demaniale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

4. Con dichiarazione del 13 dicembre 2022 l'avvocato Livio Di Noi, munito di procura speciale sottoscritta dall'interessato, ha peraltro dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando di avere ottenuto dalla Capitaneria di porto di Brindisi il dissequestro della spiaggia e delle relative pertinenze, oggetto dell'intervenuto provvedimento cautelare, e di essere quindi carente di interesse in ordine all'eventuale decisione sull'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso - stante la comunicazione del difensore dell'interessato - il dissequestro della spiaggia e delle relative pertinenze, oggetto dell'intervenuto provvedimento cautelare. 5.1. Al riguardo, il ricorrente ha comunque rilasciato in data 13 dicembre 2022 procura speciale in favore dell'avvocato Livio Di Noi, in forza della quale - con espresso richiamo al procedimento pendente in questa sede e all'intervenuto dissequestro - è stato conferito al difensore l'incarico di rinunciare all'impugnazione.

In data 15 dicembre 2022 è stato invero depositato dal difensore così officiato atto dì rinuncia al ricorso siccome proposto. 5.2. In proposito è insegnamento ripetuto che il sopravvenuto difetto di ìnteresse all'impugnazione, come in specie avvenuto alla stregua della dichiarazione dì rinuncia depositata, è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816; cfr.

Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Marchio, Rv. 264377).

6. Alla stregua di quanto precede, pertanto, il ricorso, senza ulteriori statuizioni, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 16/12/2