Sentenza — n. 3702/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 19 aprile 2022, il Gip del Tribunale di Ferrara - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato opposizione proposta nell'interesse della società indicata in epigrafe avverso l'ordinanza del 22 novembre 2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della confisca di un terreno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 2270 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli art. 256-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 2251-2290 cod. civ. La difesa premette che Varotto Marco e Varotto Vittorio, soci della società ricorrente, erano stati condannati, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, con confisca del terreno sul quale avevano dato fuoco ad alcuni cumuli di rifiuti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società agricola Varotto Vittorio e Marco s.s. avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del Gip del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 aprile 2022, il Gip del Tribunale di Ferrara - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato opposizione proposta nell'interesse della società indicata in epigrafe avverso l'ordinanza del 22 novembre 2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della confisca di un terreno.
2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli art. 256-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 2251-2290 cod. civ. La difesa premette che Varotto Marco e Varotto Vittorio, soci della società ricorrente, erano stati condannati, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, con confisca del terreno sul quale avevano dato fuoco ad alcuni cumuli di rifiuti.
Si lamenta che il provvedimento impugnato afferma che vi sarebbe una sostanziale identificazione tra i soci della società semplice, condannati per il reato, e la società stessa, perché quest'ultima è priva di un'autonoma personalità giuridica, essendo la più rudimentale delle forme societarie. La difesa ricorda che art. 256-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 condiziona la confiscabilità dell'area sulla quale è commesso il reato al fatto che questa sia di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, escludendo un rilievo della disponibilità di fatto.
Non si sarebbe considerato che anche la società semplice gode di autonomia patrimoniale ed è un soggetto distinto dai soci, tanto che, a norma delle richiamate disposizioni del codice civile i beni della società non possono essere aggrediti dai creditori dei soci, i quali possono al più (art. 2270 cod. civ.) chiedere la liquidazione della quota sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non viene in rilievo nel caso di specie la questione della separazione del patrimonio della società rispetto al patrimonio dei soci. La motivazione del provvedimento impugnato si basa, infatti, sul sostanziale rilievo della natura di mero schermo della struttura sociale formalmente esistente. Depongono a tale favore l'assoluta coincidenza tra le persone degli imputati e la compagine sociale, nonché la mancanza di elementi - dedotti con il ricorso per cassazione - dai quali desumere che la società potesse avere un autonomo interesse, eventualmente contrario alla commissione del reato. Ne consegue che il terreno deve essere considerato, ai fini dell'applicazione dell'art. 256-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, quale proprietà degli stessi soggetti condannati e che lo stesso deve, dunque, essere sottoposto a confisca.
2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima A-5 consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca