Italian Supreme Court dismisses appeal arguing mandatory confiscation sequester need not prove risk of loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court order revoking a preventive seizure of funds intended for mandatory confiscation. The prosecutor argued that the seizure order lacked specific reasoning regarding the risk of loss (periculum in mora), claiming such reasoning is mandatory even when only the existence of a crime (fumus) is required. The Court declared the appeal inadmissible, ruling that the prosecutor's interpretation misapplies the Supreme Court's established precedent by conflating two distinct types of mandatory confiscation seizures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; The requirement to motivate the periculum in mora for preventive seizure orders aimed at mandatory confiscation applies only to specific scenarios where the seizure is not based on the inherent criminality of the act itself, and the cited precedent regarding the absence of such motivation does not extend to the general rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
earg ("4,_ sm".01.3 c -- SENTENZA sul ricorso proposto da: --i- PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAlfftese nel procedimento c/ ANCESCHI EMILIANO nato a REGGIO EMILIA il 14/07/1973 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS: "Rigetto del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 26 aprile 2022 ha accolto l'istanza di riesame e disposto la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari di Ancona con provvedimento del 24 marzo 2022, sino alla concorrenza della somma di C 102.080,00 in via diretta sulle somme esistenti presso la società Smart Place s.r.l. e, in subordine, per equivalente nei confronti di Naticchia Bernando, relativamente ai reati di cui agli art. 10 quater, secondo comma, d. Igs. 74/2000.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen. e 12 bis, d. Igs. 74/2000. Il Tribunale ha ritenuto non sussistente il periculum in mora, ma quando è prevista la confisca obbligatoria, come nel caso in giudizio, non è rilevante per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca accertare il periculum in mora, basta solo il fumus del reato (Sez. 6 - , Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022 ) Rv. 283054 - 0). Deve, pertanto, trovare una lettura alternativa la sentenza delle Sezioni Unite, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non necessità di specifiche motivazioni sul periculum. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona chiede sostanzialmente di rimettere in discussione il principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite: "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff:
Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01). La sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 6 - , Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022 ) Rv. 283054 - 0) riguarda un'ipotesi particolare di sequestro obbligatorio di cui al comma 2 bis, dell'art. 321 cod. proc. pen. ("Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca").
Il Tribunale del riesame ha evidenziato l'assenza di motivazione sul periculum nell'ordinanza genetica disponendo l'annullamento del sequestro. Inoltre, rileva l'ordinanza impugnata come il contribuente ha vincolato una somma (pari all'80 °h della somma sequestrata) per garantire il pagamento delle somme al fisco e risolvere il contenzioso. Infine, il Tribunale evidenzia l'assenza in atti di ulteriori elementi per la sussistenza di un periculum concreto. Elementi neanche prospettati nel ricorso in cassazione del P.M. P.Q.M