Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3475/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal reclassified as opposition to execution order; case remitted to appellate court as judge of execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the bankruptcy administrator's cassation appeal regarding the revocation of a criminal confiscation order. The court held that the appellate court had correctly declared the appeal inadmissible because the proper remedy was an opposition filed before the same judge of execution. Consequently, the case was remitted to the appellate court to handle the opposition procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a judge of execution's decision on confiscation revocation is reclassified as an opposition and must be heard by the appellate court acting as judge of execution.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation revocation judge of execution cassation appeal opposition procedure competence transfer criminal execution bankruptcy administrator revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO che, secondo la previsione di cui Ail'art. 676, comma i, cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
PQM Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona in funzione di giudice dell'esecuzione.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 giugno 2019, n. 28344
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 aprile 2022, n. 12899
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente: ORDINANZA zr.ul p:upvbtu do. Fallimento Cantieri navali fanesi Sri, in persona del suo legale rappresentante; avverso la ordinanza n. 49/2021CC della Corte di appello di Ancona del 29 marzo 90"; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele GARGIULO, il quale ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona.RITENUTO che la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, ha dichiarato inammissibile, con ordinanza pronunziata in data 29 marzo 2022, la istanza con la quale il curatore del fallimento della Cantieri navali fanesi Sri aveva chiesto la revoca della confisca per equivalente, sino alla concorrenza della somma di euro 394.072,00, disposta con sentenza 96/2019 emessa dalla medesima Corte territoriale a carico di Conti Massimo, il quale ricopriva allora la carica di Amministratore unico della predetta società; che avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Fallimento della Cantieri Navali Fanesi Srl, in persona del suo curatore, lamentando la erroneità del provvedimento assunto dalla Corte di appello dorica, per non avere questa rilevato che, essendo stato pronunziato ii fallimento deiia impresa gestita dai Conti anteriormente aiia sentenza con la quale era stata disposta la confisca dei beni della impresa medesima, siffatto provvedimento non era opponibile alla massa fallimentare.

CONSIDERATO che, secondo la previsione di cui Ail'art. 676, comma i, cod. proc. pen., rientra fra le competenze del giudice della esecuzione, fra l'altro, la decisione in ordine alla legittimità della confisca penale; che, come previsto dall'ultimo periodo della disposizione dianzi citata, il procedinienw in tal LcISU (il seguire da parte dei giudice della esecuzione è quello disciplinato dall'art. 667, comma 4, del medesimo codice di rito; che tale disposizione, a sua volta, prevede che il giudice della esecuzione, in caso di ricorso avverso la esecuzione di un provvedimento di confisca, debba, in prima battuta, provvedere senza formalità con ordinanza comunicata al Pm ed alle altre parti interessate; che contro tale provvedimento è consentita la opposizione, da proporsi entro il termine di 13 giorni dalla LOCIIIIIIKAZIUllt o notitie.dziune della originaria ordinanza, da parte del Pm o dall'interessato o dal suo difensore; che, una volta proposta la opposizione di cui sopra, in relazione a questa si procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. peri. che, secondo la interpretazione giurisprudenziale che appare più corretta, il ricorso in opposizione, unico strumento lato sensu, impugnatorio da proporre avverso il rigetto della istanza di revoca della confisca, è esperibile di fronte allo stesso giudice che ha emesso provvedimento messo in discussione (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 giugno 2019, n. 28344);che nessun rilievo ha la circostanza che il giudice della esecuzione, adito ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. abbia già attivato, come appare essere accaduto nella presente circostanza, il pieno contraddittorio fra le parti fin dalla prima fase prnroccua, avendo sentito e medesimo nei corso dP!!---1 udienza camerale disattendendo la previsione normativa secondo la quale avrebbe dovuto provvedere in tale fase processuale de plano, posto che il legislatore ha previsto una specifica scansione temporale del procedimento, articolata in due di moritn, 2nrnrrhè S.V.Mt42 front stecco nrgAno giurliziarin; che, infatti, in tale senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in relazione ad un ricorso per la revoca della confisca, abbia provveduto rritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti ai giudice competente (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 aprile 2022, n. 12899); che, pertanto, il presente ricorso deve essere riqualificato come ricorso in uppubiciume e LI dblilebSU per competenza dila Corte di appello di Ancona in qualità di giudice della esecuzione.

PQM Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona in funzione di giudice dell'esecuzione. Cne-:; derkn in Rnr-n2, il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTI