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Sentenza — n. 3249/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3249/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3249/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17/06/2022, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, in data 20/03/2018, con la quale IDRIS Mohamed Ahmed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di illecita detenzione e cessione ad una pluralità di soggetti di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere sostanzialmente ripropositivo delle argomentazioni prospettate.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena abbandono del procedimento penale riduzione della pena remissione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IDRIS Mohamed Ahmed (CUI 01NSVGK), nato in Marocco il 05/02/1970 avverso la sentenza emessa il 17/06/2022 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/06/2022, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, in data 20/03/2018, con la quale IDRIS Mohamed Ahmed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di illecita detenzione e cessione ad una pluralità di soggetti di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Ricorre per cassazione l'IDRIS, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alta misura del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per ia mancata motivazione in ordine alla I fissazione della pena base in misura ampiamente superiore al minimo, e agli aumenti per la continuazione quantificati in misura superiore alla pena irrogabile a titolo autonomo. Il ricorrente lamenta inoltre la mancanza di adeguata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione dell'aumento per la recidiva.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere sostanzialmente ripropositivo delle argomentazioni prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda le censure concernenti la misura della pena, assume rilievo assorbente la mancata deduzione delle censure stesse con i motivi di appello (dove vi è solo un riferimento del tutto generico alla sua "eccessività", senza alcuna confutazione della pena base applicata né degli aumenti operati a titolo di continuazione).

3. In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve osservarsi che la Corte ha correttamente motivato il diniego per l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, non riscontrati né dedotti con i motivi di appello. Va pertanto esclusa la prospettata assenza di motivazione sul punto, risultando anzi la decisione impugnata in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01).

D'altra parte, il ricorrente non ha inteso contestare quanto osservato dalla Corte in ordine alla mancata allegazione di elementi positivamente valutabili, limitandosi a richiamare, nell'odierno ricorso, la scelta del rito abbreviato e "l'assenza di conclusioni in punto di responsabilità": ovvero momenti processuali palesemente inidonei ai fini che qui rilevano (oltre che mai sottoposti all'attenzione della Corte territoriale).

4. Infine, quanto all'applicazione dell'aumento per la recidiva, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha motivato la propria decisione in termini qui non censurabili, evidenziando la maggiore pericolosità palesata dalla commissione degli ulteriori reati, e l'assenza di effetti deterrenti da parte delle precedenti condanne, che avevano fondato la contestazione della recidiva nella forma reiterata.5. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle an mende. Così de