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Sentenza — n. 2877/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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'Con ordinanza emessa in data 29 settembre 2022, e depositata in pari data, il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione presentata da Antonio Perni avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare della detenzione in carcere è stata disposta in ordine aiA k reati cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rappresenta, poi, che il ricorrente è stato condannato, in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di undici anni di reclusione e che le sue condotte risultano di notevole rilievo criminale, perché caratterizzate da contatti diretti con l'organizzatore della piazza di spaccio e con l'esponente ' apicale del clan Scalisi di Adrano, promotore del traffico di stupefacenti e fornitore degli stessi, e costituite dallo svolgimento del ruolo fiduciario di corriere della droga durante il prolungato monitoraggio investigativo. Osserva, inoltre, che per il tipo di reato per cui si procede, quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità dell'applicazione della misura della custodia in carcere.

Parole chiave

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pena privativa della libertà amministrazione penitenziaria detenzione di stupefacenti allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti personale carcerario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Perni Antonio, nato ad Adrano il 05/03/1988 avverso l'ordinanza in data 29/09/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. 'Con ordinanza emessa in data 29 settembre 2022, e depositata in pari data, il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione presentata da Antonio Perni avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Catania aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare della detenzione in carcere è stata disposta in ordine aiA k reati cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe Antonio Perni, con atto sottoscritto dagli avvocati Pietro Scaravaglieri e Francesco Antile, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e omessa motivazione, avendo riguardo alla ritenuta necessità di applicazione della custodia in carcere. Si deduce che l'ordinanza impugnata risulta carente di motivazione in ordine alle doglianze prospettate dalla difesa. Si rappresenta, in particolare, che il Tribunale ha omesso di motivare sulle circostanze costituite: -) dalla distanza temporale dai fatti costituenti titolo per l'applicazione della misura cautelare; -) dall'assenza di certezza in ordine alla condotta contestata, stante la pendenza del giudizio di impugnazione; -) dal ruolo di mero partecipe, svolto dall'attuale ricorrente, nell'associazione finalizzata al narcotraffico; -) dalla riconosciuta assenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.

Si rileva, inoltre, che il Tribunale non ha motivato sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di reiterazione, e che, ai fini dell'applicazione e del mantenimento di una forma di coercizione, occorre accertare non solo la concretezza, ma anche l'attualità delle esigenze cautelari.

3. Nell'interesse del ricorrente, gli avvocati Pietro Scaravaglieri e Francesco Antile hanno presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella quale hanno reiterato e sviluppato considerazioni già svolte nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure contestano l'attualità delle esigenze cautelari, ma soprattutto la necessità di applicare la misura della custodia in carcere, deducendo, in particolare, la mancata valutazione di elementi quali la lontananza dei fatti per i quali è stato emesso il provvedimento coercitivo, la pendenza del giudizio di merito, il ruolo di mero partecipe del ricorrente, la riconosciuta assenza del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio. L'ordinanza impugnata premette che le esigenze cautelari sono connesse al pericolo di reiterazione.

Rappresenta, poi, che il ricorrente è stato condannato, in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di undici anni di reclusione e che le sue condotte risultano di notevole rilievo criminale, perché caratterizzate da contatti diretti con l'organizzatore della piazza di spaccio e con l'esponente ' apicale del clan Scalisi di Adrano, promotore del traffico di stupefacenti e fornitore degli stessi, e costituite dallo svolgimento del ruolo fiduciario di corriere della droga durante il prolungato monitoraggio investigativo. Osserva, inoltre, che per il tipo di reato per cui si procede, quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità dell'applicazione della misura della custodia in carcere.

A fronte di questi elementi, il mero decorso del tempo rispetto ai fatti, tra l'altro addotto senza alcuna specificazione temporale, è elemento in sé non decisivo, tanto più che lo stesso è stato apprezzato in sede di applicazione della misura cautelare, e non è stato efficacemente contestato in quella sede. La lunga durata della carcerazione è altro aspetto non decisivo, posto che la legge, in proposito, fissa dei termini massimi di durata delle misure, sia per ciascuna fase del giudizio, sia complessivi, e gli stessi non risultano superati.

Il ruolo del ricorrente, poi, è stato compiutamente indicato nell'ordinanza impugnata in termini congrui rispetto al profilo della pericolosità, e deve tenersi inoltre conto delle conclusioni della sentenza di merito, allo stato non riformata. L'assenza del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio, infine, è rilievo ininfluente, in quanto la misura è stata applicata specificamente per neutralizzare il pericolo di reiterazione.

3. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma