Sentenza — n. 2874/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 14 luglio 2022, e depositata il 26 agosto 2022, il Tribunale di Taranto, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Taranto, che ha convalidato il decreto di sequestro preventivo di urgenza a fini di confisca di somme di denaro, quale profitto di reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di Michele Calò e di Angela Miccoli. Precisamente, i reati per i quali è stata disposto il sequestro a fini di confisca sono quelli di: -) omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2019 in relazione alla impresa "Mondo Pallet", con evasione di imposta pari a 81.977,65 euro, ascritto a Michele Calò quale amministratore di fatto di tale ditta (capo 1); -) omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2020 in relazione alla impresa "Mondo Pallet", con evasione di imposta pari a 110.154,55, ascritto a Michele Calò quale amministratore di fatto di tale ditta (capo 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 2874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Angela Miccoli è inammissibile perché proposto da difensore non munito di procura speciale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto s.r.I., Rv. 271722-01, la quale ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, e Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729-01).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Calò Michele, nato a San Giorgio Ionico il 10/11/1958 2. Miccoli Angela, nata in Francia il 25/12/1960 avverso l'ordinanza in data 14/07/2022 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ferma restando la necessità di accertare la presenza di procura speciale con riferimento alla ricorrente Angela Miccoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14 luglio 2022, e depositata il 26 agosto 2022, il Tribunale di Taranto, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Taranto, che ha convalidato il decreto di sequestro preventivo di urgenza a fini di confisca di somme di denaro, quale profitto di reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di Michele Calò e di Angela Miccoli. Precisamente, i reati per i quali è stata disposto il sequestro a fini di confisca sono quelli di: -) omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2019 in relazione alla impresa "Mondo Pallet", con evasione di imposta pari a 81.977,65 euro, ascritto a Michele Calò quale amministratore di fatto di tale ditta (capo 1); -) omessa dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2020 in relazione alla impresa "Mondo Pallet", con evasione di imposta pari a 110.154,55, ascritto a Michele Calò quale amministratore di fatto di tale ditta (capo 2).
Le somme di denaro sottoposte a sequestro sono pari a 81.977,65 euro per il capo 1, e a 110.154,55 per il capo 2.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Michele Calò e Angela Miccoli, con un unico atto, sottoscritto dall'avvocato Alfredo Lovelli, articolato in due motivi preceduti da una premessa. Nella premessa, si espone che: -) il denaro è stato rinvenuto nell'abitazione dei coniugi Michele Calò e Angela Miccoli, all'esito di una perquisizione disposta in relazione ad un procedimento penale aperto nei confronti di Michele Calò sulla base di dichiarazioni del coindagato Francesco Fina, formale titolare della impresa "Mondo Pallet"; -) il Tribunale ha ritenuto ipotizzabile, in linea di principio, l'accumulazione, da parte di Angela Miccoli, di notevoli somme di denaro quale provento di contratti di locazione, ma ha escluso di poter ritenere provata la riconducibilità a tale causale del denaro rinvenuto e sequestrato. 2.1.
Con il primo motivo, sì denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità dei reati di omessa dichiarazione nei confronti di Michele Calò. Si deduce che il Tribunale illegittimamente ha ravvisato l'esistenza del fumus dei reati di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di Michele Calò, e posti a base della misura cautelare, siccome questa è stata fondata sulla base della chiamata in correità del coindagato Francesco Fina, sebbene la stessa non sia supportata da riscontri. 2.2.
Con il secondo motivo, sì denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 159, 177 e ss., e 215 e ss. cod. civ., avendo riguardo alla esclusione della riferibilità del denaro sequestrato ai canoni di locazione percepiti da Angela Miccoli, e, quindi, alla loro disponibilità, in tutto o in parte, in capo a Michele Calò, unico indagato tra i due. Si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un profilo fondamentale, e cioè quale fosse il regime patrimoniale dei coniugi, perché, in caso di comunione legale, avrebbe potuto essere ritenuto nella disponibilità dell'indagato solo il 50 % di quanto rinvenuto, mentre, in caso di separazione dei beni, sarebbe stato necessario dapprima apprezzare se il coniuge non indagato avesse redditi adeguati a giustificare l'appartenenza delle somme, e, solo dopo tale verifica, onerare quest'ultimo della prova della sua disponibilità esclusiva del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso di Angela Miccoli è inammissibile perché proposto da difensore non munito di procura speciale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T. Auto s.r.I., Rv. 271722-01, la quale ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame, e Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729-01).
Nella specie, l'atto di ricorso, in epigrafe, sottoscritto dal solo avvocato Lovelli, precisa che il medesimo agisce quale difensore di Angela Miccoli, «che difende in virtù di dichiarazione di nomina del difensore allegata all'istanza di riesame». L'atto di nomina dell'attuale ricorrente Miccoli in favore dell'avvocato Lovelli rilasciata in data 27 giugno 2022, in funzione del procedimento di riesame, prevede: «conferisco ogni più ampia facoltà e, in particolare, quella di proporre istanza di riesame avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo pronunciata il 14 giugno 2022».
In considerazione di quanto appena evidenziato, quindi, deve concludersi che il difensore di Angela Miccoli ha sottoscritto il ricorso per cassazione per conto della stessa pur essendo privo di procura speciale, e, di conseguenza, l'atto di impugnazione della medesima è inammissibile.
3. Il ricorso di Michele Calò è inammissibile perché espone censure in parte manifestamente infondate e in parte non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile. 3.1. Le censure formulate nel primo motivo contestano la ritenuta configurabilità dei reati di omessa dichiarazione, perché la conclusione affermativa è fondata su una chiamata in correità non supportata da riscontri. Appare utile premettere che, ai fini dell'applicazione della misura del sequestro preventivo è da ritenere necessaria la presenza di indizi, ma non anche di gravi indizi di colpevolezza (cfr., in questo senso, per tutte, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01).
Nella specie, l'ordinanza impugnata, in particolare, rappresenta che: -) l'entità degli imponibili evasi da parte della ditta "Mondo Pallet" per gli anni 2019 e 2020 è stata quantificata sulla base della considerazione di una serie di transazioni effettuate in ambito comunitario con innumerevoli società estere, stante l'irreperibilità delle scritture contabili; -) il formale titolare della ditta, Francesco Fina, è risultato nullatenente, e privo di redditi, mentre le operazioni dell'impresa sono state tutte effettuate mediante versamento di contanti sui conti aziendali; -) Francesco Fina, chiamato a rendere interrogatorio, ha indicato Michele Calò come reale titolare della ditta "Mondo Pallet", illustrando, in modo dettagliato, lo svolgimento dell'attività, il suo ruolo di prestanome, l'evoluzione dei suoi rapporti con il precisato Calò, e la presenza dei figli di quest'ultimo presso la sede aziendale; -) Michele Calò, pur risultando a carico della moglie Angela Miccoli, e pur non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali, è titolare di auto di grossa cilindrata e, nell'abitazione del medesimo, è stata rinvenuta una ingente somma di denaro; -) Federico Calò, figlio di Michele Calò risulta pubblicizzare sui social media l'attività di vendita di pellet da riscaldamento per ingenti quantità a nome proprio e della ditta "Mondo Pallet".
Gli elementi indicati offrono una congrua giustificazione in ordine all'esistenza di indizi - in termini di serietà e non necessariamente di gravità - dei reati per i quali è stato disposto ed eseguito il sequestro preventivo a fini di confisca. Né l'imputato adduce elementi diversi, salvo a dedurre che la chiamata in correità di Francesco Fina non sarebbe supportata da riscontri e che la somma di denaro rinvenuta nell'immobile abitato da Michele Calò deriverebbero dal pagamento dei canoni di locazione alla moglie Angela Miccoli. Deve quindi ritenersi che le censure che contestano la ritenuta configurabilità dei reati di omessa dichiarazione sono manifestamente infondate. 3.2.
Le censure proposte con il secondo motivo contestano la riferibilità delle somme in tutto o in parte a Michele Calò, in quanto le stesse deriverebbero dai canoni di locazione percepiti dalla moglie Angela Miccoli. Le censure in discorso, siccome dirette ad evidenziare che i beni in sequestro sono in tutto o in parte della moglie, potrebbero, se fondate, determinare la restituzione dei medesimi beni, in tutto o in parte, a quest'ultima. E però, questo interesse non può essere fatto valere da Michele Calò, in quanto la restituzione, eventualmente, dovrebbe essere operata in favore della moglie;
è solo questa, quindi, che può agire per proporre le censure in esame.Di conseguenza, vi è difetto di un interesse giuridicamente rilevate in capo a Michele Calò a dedurre che le somme in sequestro sarebbero, in tutto o in parte, di Angela Miccoli.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de