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Ordinanza — n. 2871/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of material error in judgment regarding civil party costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction of a material error in a previous judgment that omitted civil party costs. Civil parties argued the lower court failed to liquidate their expenses despite the main ruling condemning the appellant. The court ruled that the omission constituted a material error under procedural law and mandated the addition of the specific cost amount to the judgment text.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: A material error in a judgment's dispositif omitting the liquidation of costs for civil parties constitutes a correctable defect under Art. 130, requiring the court to order the addition of the omitted costs.

Parole chiave

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material error correction civil party costs judgment dispositif amendment procedural law Italy costs liquidation omission condono delle spese procedurali spese di difesa ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod.proc.pen
art 130 cod. proc. pen
Rilevato che, su istanza per la correzione di errore materiale ex art 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'ASTA GIANLUCA nato a FONTEVIVO il 03/05/1952 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che nel proc. R.G.N. 42319/2021, udienza del 18/05/2022, ricorrente Gianluca Dall'Asta, le parti civili costituite Giulia Baio e Alessandro Piccinini hanno depositato, mediante posta certificata, in data 02.05.2022, memoria ex art. 611 cod.proc.pen., e, in data 10.05.2022, conclusioni e richiesta di condanna al pagamento delle spese di costituzione delle parti civili, con relativa note spese. Rilevato che, su istanza per la correzione di errore materiale ex art 130 cod. proc. pen. presentata da Giulia Baio e Alessandro Piccinini, parti civili nel suddetto proc.

R.G.N. 42319/2021, per mero errore materiale, tra i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di rigetto del ricorso proposto da Gianluca Dall'Asta, la Suprema Corte non ha indicato anche la liquidazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, in quanto il dispositivo del ruolo di udienza del 18.05.2022, nel proc. R.G.N. 42319/2021, reca la seguente dizione: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Considerato che la sentenza emessa dalla Sezione Terza, n. 27197 del 18/05/2022, depositata il 14/07/2022, reca il seguente dispositivo: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" senza nulla disporre in ordine alle statuizioni civili.

Considerato che il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. Ritenuto che debba essere disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 27197 del 2022 nonché nel ruolo dell'udienza del 18 maggio 2022, durante la quale è stato trattato il giudizio recante il R.G.N. 42319/2021, disponendosi che dopo le .fok parole "spese processuali" siat-àggiuntt laseguent. ?X M. "nonché delle spese di rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida in 3.510 euro, oltre accessori, come per legge".

PQM Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 27197 del 2022 nonché nel ruolo dell'udienza del 18 maggio 2022 durante la quale è stato trattato il giudizio recante il R.G.N. 42319/2021, psptieu dopo le parole "spese processuali" sieaggiunti, 14, seguenti:w.. iw "nonché delle spese di rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida in 3.510 euro, oltre accessori, come per legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni.Così deciso all'udienza del 15/11/2022 Il Consigliere estensore Il P