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Sentenza — n. 2622/2023 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for lack of perceptual error despite irregular scheduling notice wording.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible, rejecting the claim of a perceptual error regarding the appeal's scheduling. Although the defense argued that an initial assignment to the Fourth Section and a subsequent notice mentioning 'extinguished by prescription' created a factual mistake, the Court found no procedural nullity. The decision rested on the principle that such scheduling notices are merely procedural impulses and that the original inadmissibility ruling correctly precluded the examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A perceptual error in the wording of a scheduling notice does not constitute a valid ground for extraordinary appeal if the procedural relationship was correctly established and the original inadmissibility ruling was substantively correct.

Parole chiave

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extraordinary appeal perceptual error scheduling notice procedural nullity inadmissibility ruling Corte di Cassazione codice di procedura penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le memorie trasmesse dall'avvocato Gianni Vicini, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'errore di fatto del giudice di legittimità, rilevando che il ricorso per cassazione aveva superato il vaglio preliminare previsto dall'art. 610 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Muci deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 610 cod. proc. pen
Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'errore di fatto del giudice di legittimità, rilevando che il ricorso per cassazione aveva superato il vaglio preliminare previsto dall'art. 610 cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
271145), secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 610 comma 1 cod. proc. pen
Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'errore di fatto del giudice di legittimità, rilevando che il ricorso per cassazione aveva superato il vaglio preliminare previsto dall'art. 610 cod.
art. 611 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Muci deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172
Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172) che la declaratoria di estinzione del reato è impedita dalla constatazione della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da Muci Elio Angelo, nato a Sannicola il 29-09-1961, avverso l'ordinanza del 28-02-2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le memorie trasmesse dall'avvocato Gianni Vicini, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4

RITENUTO IN FATTO

1. Elio Angelo Muci ha proposto ricorso straordinario in relazione alla ordinanza n. 13086 del 28 febbraio 2022, con cui la Settima Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 ottobre 2020; con tale decisione era stata confermata la pronuncia emessa il 30 maggio 2017 dal Tribunale di Lecce, che aveva condannato Muci alla pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione ed euro 350 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, commesso in Lecce il 4 agosto 2013.

Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'errore di fatto del giudice di legittimità, rilevando che il ricorso per cassazione aveva superato il vaglio preliminare previsto dall'art. 610 cod. proc. pen., venendo assegnato alla Sezione Quarta con udienza fissata il 15 aprile 2022, mentre il 19 gennaio 2022, a prescrizione ormai maturata, è stato notificato avviso di nuova udienza per il 28 febbraio 2022 dinanzi alla Settima Sezione, dove veniva indicata, come causa di inammissibilità, la dicitura "reato risultante allo stato estinto per prescrizione", per cui il difensore non predisponeva alcuna difesa in vista di tale udienza; in modo inspiegabile, invece, la Settima Sezione aveva poi emesso declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza dichiarare la prescrizione del reato contestato. 2.1.

Con memoria trasmessa il 20 settembre 2022, il difensore del ricorrente ha chiesto raccoglimento del ricorso, insistendo affinché questa Corte, corretto l'errore percettivo rilevato, dichiari estinto per prescrizione il reato oggetto dell'ordinanza emessa dalla Settima Sezione il 28 febbraio 2022. 2.2. Con ulteriore memoria del 25 ottobre 2022, l'avv. Gianni Vicini, difensore del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo che il ricorso era stato inizialmente fissato dinanzi alla Quarta Sezione e che, solo in seguito, vi è stata la fissazione del giudizio dinanzi alla Settima Sezione, con la dicitura "reato risultante allo stato estinto per prescrizione", per cui il Collegio giudicante, nel non dichiarare la prescrizione, aveva commesso un errore percettivo che ha determinato una decisione diversa da quella corretta, essendo pacifico che la prescrizione del reato contestato era maturata il 4 febbraio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018, Rv. 273193 e Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145), secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. 2 g consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Tanto premesso, deve osservarsi che, rispetto all'ordinanza n. 13086-2022 resa dalla Settima Sezione Penale di questa Corte il 28 febbraio 2022, non appare ravvisabile alcun errore percettivo rilevante in questa sede, posto che, con tale decisione, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Muci in ragione della natura generica delle doglianze sollevate, che erano quelle di violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato contestato (art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002): si è infatti rilevato che l'impugnazione proposta sviluppava una censura, inerente la natura e la fonte dei redditi computabili ai fini del beneficio, che non teneva conto della puntuale replica operata a pagina 2 della gravata sentenza della Corte di appello.

Ora, il giudizio sulla inammissibilità del ricorso per l'assenza di specificità dei motivi non è stato censurato nell'odierna impugnazione, che invero si sofferma non sul contenuto valutativo della decisione resa dalla Settima Sezione, ma su un profilo ad essa esterno, relativo all'instaurazione del rapporto processuale. Tale aspetto è tuttavia estraneo al perimetro delineato dall'art. 625 bis cod. proc. pen., che fa riferimento a errori, materiali o di fatto, contenuti nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, situazione questa non ravvisabile nel caso di specie: se è vero, infatti, che la fissazione del ricorso dinanzi alla Settima Penale è stata irritualmente preceduta da una originaria fissazione del ricorso dinanzi alla Quarta e che il successivo provvedimento di fissazione dinanzi alla Settima era accompagnato dalla anomala dicitura "reato risultante allo stato estinto per prescrizione", è tuttavia altrettanto vero che tali aspetti non valgono a giustificare l'accoglimento del ricorso straordinario, dovendosi considerare, da un lato, che i decreti di fissazione dei ricorsi sono atti di impulso procedimentale che possono assumere rilievo solo nella misura in cui incidono sulla non corretta instaurazione del rapporto processuale, il che nel caso di specie non è avvenuto, posto che tutti gli avvisi risultano ritualmente notificati, e, dall'altro lato, che, a norma dell'art. 610 comma 1 cod. proc. pen., la fissazione dei ricorsi dinanzi alla Settima Sezione Penale avviene qualora sia rilevata una causa di inammissibilità dei ricorsi, per cui, a prescindere dalla anodina dicitura riportata nel modulo trasmesso al difensore, la fissazione del ricorso di Muci dinanzi alla Settima Sezione presupponeva evidentemente il (sopravvenuto) rilievo di un profilo di inammissibilità, essendo facoltà del difensore trasmettere memorie ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., al fine di sostenere l'ammissibilità del ricorso e consentire quantomeno la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.2.

In definitiva, pur dovendosi concordare con la difesa circa la non assoluta chiarezza del contenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi alla Settima Sezione Penale, aspetto questo che integra tuttavia una mera irregolarità inidonea a viziare l'intera procedura successiva, stante anche la cornice normativa di riferimento, deve tuttavia ribadirsi che, nel caso di specie, esclusa la sussistenza di profili di vera e propria nullità dell'iter procedirrientale seguito, non appare configurabile alcun errore percettivo che induca a ritenere viziata la decisione impugnata, la quale si è legittimamente fondata su una non contestata valutazione di inammissibilità dei motivi di ricorso che, correttamente, ha precluso il rilievo della prescrizione, avendo questa Corte più volte affermato (cfr.

Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172) che la declaratoria di estinzione del reato è impedita dalla constatazione della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Muci deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, mentre, avuto riguardo alla oggettiva peculiarità della vicenda, non si ravvisano i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri