Cassation court dismisses appeal against administrative ban for football hooliganism, upholding GIP's validation of police order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Angelo Senese's appeal against the General Judge's validation of a five-year ban on attending football matches and mandatory police reporting. Senese argued the measure was illogical due to his lack of prior convictions and the low-risk nature of the specific match, while also claiming a procedural error regarding the notification date. The court found the General Judge's assessment of Senese's social danger rational based on his role in a 2022 brawl and a 1994 ban, and clarified that the alleged notification date error was merely a clerical mistake not affecting the 48-hour deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 5 della legge n. 401 del 1989; Art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989: The court of cassation reviews only the legality of administrative measures validating police orders, rejecting appeals based on merit or factual re-evaluation unless the justification is illogical, and disregarding clerical errors in dates that do not violate statutory time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Senese Angelo, nato a Ischia il 25-10-1964, avverso l'ordinanza del 18-05-2022 del G.I.P. del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 18 maggio 2022, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli del 6 maggio 2022, notificato all'interessato il 16 maggio 2022, che aveva imposto ad Angelo Senese, in aggiunta al divieto di accedere per cinque anni a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio di ogni categoria e grado dei campionati nazionali, delle partite della Nazionale italiana di calcio, dei tornei internazionali e delle amichevoli di ogni categoria, la prescrizione, per lo stesso arco temporale, di presentarsi presso gli uffici di P.G. in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra dell'Ischia Calcio.
2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. partenopeo, Senese, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 6 comma 5 della 401 del 1989, nonché il difetto, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando che il ricorrente è stato individuato solo in base a elementi deduttivi, essendo stato ripreso nel bar solo perché lo frequenta quotidianamente, fermo restando che Ischia-Puteolana è una partita con scarsa affluenza di tifosi e che, nel caso di specie, alcuno scontro è avvenuto tra le rispettive tifoserie, che sono state prontamente separate dalla RG. che ha subito riportato la calma, come attestato dagli agenti intervenuti.
Del tutto carente sarebbe dunque la valutazione sulla pericolosità di Senese, soggetto incensurato, non essendosi spiegato nell'ordinanza impugnata perché, a fronte dell'assenza di pericoli per le persone o per le cose, è stato ritenuto necessario limitare in maniera così rilevante la libertà personale del ricorrente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989, osservandosi che, a differenza di quanto indicato erroneamente nel provvedimento impugnato, il decreto del Questore è stato notificato a Senese non il 13 novembre 2018, ma il 16 maggio 2022, alle 16.44, mentre l'ordinanza di convalida è del 18 maggio 2022, per cui non è stato rispettato il termine di 48 ore previsto per l'invio di memorie e di deduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere, in via preliminare, che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore.
In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
È stato infine precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. 1.1. Alla luce di tale premessa ermeneutica, deve senz'altro escludersi che l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Ed invero, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, il G.I.P. ha operato una valutazione razionale in merito alla pericolosità del ricorrente, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti dalla P.G., da cui è emerso che, il 30 gennaio 2022, in occasione della disputa dell'incontro di calcio tra Ischia e Puteolona, Senese fu tra i protagonisti dei disordini verificatisi al momento dell'arrivo, in prossimità dello stadio "Mazzella, dei tifosi della squadra ospite provenienti da Pozzuoli, essendo stato il ricorrente riconosciuto dalle forze dell'ordine e ripreso dalle telecamere nel mentre brandiva una mazza che utilizzava durante i tafferugli, come meglio specificato nel provvedimento questorile, il cui contenuto è stato sintetizzato e comunque richiamato dal G.I.P. Su tali risultanze è stato dunque fondato, in maniera non irrazionale, il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente, giudizio corroborato anche dal richiamo a un analogo provvedimento di "Daspo", cui Senese è stato sottoposto nel 1994.
Orbene, in quanto sorretta da un apparato argomentativo che, pur nella sua sintesi, risulta non illogico, l'ordinanza del G.I.P. resiste alle censure difensive, che invero sollecitano, peraltro con non infrequenti richiami fattuali, un differente apprezzamento di merito che non può ritenersi consentito in questa sede. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. 3 e Sul punto deve osservarsi che, erroneamente, il provvedimento impugnato, a pag. 2, indica nel 13 novembre 2018 la data di notifica a Senese del provvedimento del Questore, ma è evidente che si tratta di un mero refuso, posto che a pagina 1 dell'ordinanza del G.I.P. è chiaramente precisato, in coerenza con gli atti disponibili, che la notifica del provvedimento questorile, emesso il 6 maggio 2022, è avvenuta il 16 maggio 2022 (alle 18.02), per cui la convalida è ritualmente avvenuta dopo il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato dell'ordine questorile, risultando infatti il provvedimento oggetto di ricorso depositato in Cancelleria in data 19 maggio 2022 (essendo la data del deposito formale dell'atto destinata a prevalere su quella riportata dal giudice).
Ne consegue che, anche sul piano procedimentale, alcuna lesione del diritto di difesa appare ravvisabile nel caso di specie, non risultando che Senese abbia tempestivamente fatto pervenire alla attenzione del G.I.P. memorie difensive, risalendo la richiesta di accesso agli atti menzionata nel ricorso all'aprile 2022, ovvero una fase antecedente all'instaurazione del procedimento di convalida.
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Senese deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ric