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Sentenza — n. 2617/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing; defendant lacks interest in seized company assets.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, acting in her own capacity, lacked standing to challenge the seizure of assets belonging to a separate legal entity. Although the appellant claimed to be the legal representative of the company, the court found she had no independent or derivative interest in the restitution of the seized goods. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement of a concrete and actual interest necessary to file a request for review under Article 322 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 322 cod. proc. pen.; Art. 61 cod. proc. pen.: An investigated person who is not the owner of the seized property may file a request for review of the precautionary measure only if they have a concrete and actual interest in the restitution of the goods, which must correspond to the specific legal result of the procedure.

Parole chiave

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standing in criminal proceedings request for review precautionary seizure concrete and actual interest legal representative capacity inadmissibility of appeal separate legal entity restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322 cod. proc. pen.
Secondo la ricorrente una tale decisione si sarebbe posta in contrasto / con l'art. 322 cod.
Art. 61 cod. proc. pen.
Premesso che, in base alla previsione di cui all'art. 61, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La assenza di tali allegazioni rende, unitamente alle precedenti valutazioni, inammissibile il ricorso presentato dalla difesa della De Lucia, la quale, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 322 cod. proc. pen
Secondo la ricorrente una tale decisione si sarebbe posta in contrasto / con l'art. 322 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La assenza di tali allegazioni rende, unitamente alle precedenti valutazioni, inammissibile il ricorso presentato dalla difesa della De Lucia, la quale, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2021, n. 16352
Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 dicembre 2020, n. 35015
Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 dicembre 2020, n. 35015).
Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018, n. 310
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Testo completo

ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA Francesca, nata a Sorrento (Sa) il 23 agosto 1982; avverso la ordinanza n. 147/2022 del Tribunale di Salerno del 12 maggio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette, altresì, le note rassegnate in data 13 settembre 2022 dal difensore della ricorrente, avv.

Alberto BARLETTA, del foro di Santa Maria Capua Vetere, con le quali sui insiste per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza pronunziata in data 12 maggio 2022, dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell'interesse di De Lucia Francesca in relazione al decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto dei manufatti in ipotesi abusivamente realizzati, reso dal Gip del Tribunale di Salerno in data 11 aprile 2022 nel corso delle indagini preliminari in corso di svolgimento nei confronti della medesima De Lucia, in qualità di legale rappresentante della Posigest Sri, riguardanti gli illeciti edilizi che sarebbero stati da lei commessi nella predetta qualità attraverso la realizzazione delle opere in sequestro.

Avverso la ordinanza indicata ha interposto ricorso per cassazione la De Lucia, assistita dal proprio legale fiduciario, deducendo, nell'unico motivo di impugnazione, la violazione della legge processuale, per avere il Tribunale sammaritano dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame sulla base della ritenuta carenza di legittimazione della ricorrente, la quale avrebbe, secondo la ricostruzione operata dal giudice del merito, agito in giudizio in proprio e non in qualità di legale rappresentante della citata Posìgest Sri, al fine di impugnare un provvedimento ablatorio i cui effetti avevano attinto la predetta Società che era, pertanto, l'unica effettivamente legittimata a richiederne la rimozione, onde riconseguire la disponibilità dei beni sequestrati.

Secondo la ricorrente una tale decisione si sarebbe posta in contrasto / con l'art. 322 cod. proc. pen., il quale prevede che possano proporre l'istanza di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali "l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione". Premesso che, in base alla previsione di cui all'art. 61, comma 1, cod. proc. pen., le facoltà normativamente riconosciute all'imputato si estendono anche all'indagato, la ricorrente ha segnalato come, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, sarebbe sempre consentito all'indagato di proporre istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro, indipendentemente dal fatto che i beni oggetto di esso siano stati sottratti alla sua disponibilità ovvero a quella di terzi.

Ha, in ogni caso, aggiunto la ricorrente che la medesima, in quanto legale rappresentante della Posigest Srl, avrebbe avuto in ogni caso interesse alla restituzione del bene, avendo il provvedimento sottratto il bene stesso all'utilizzo imprenditoriale che di esso la predetta ricorrente faceva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso va dichiarato. Deve, in primo luogo, puntualizzarsi che, alla luce del chiaro tenore della ordinanza impugnata, l'originario ricorso proposto dalla De Lucia è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, come giudice del riesame cautelare, essendo stata ritenuta la ricorrente, la quale ha incontestatamente presentato l'istanza di riesame in proprio, cioè senza spendere la qualità di legale rappresentante della Posigest Srl, priva di legittimazione ad agire in sede cautelare avverso il provvedimento in questione.

Fra legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere in giudizio vi è una netta differenza nella dogmatica del processo, sebbene, dal punto di vista pratico, tanto più nel processo penale, le due figure tendano a coincidere. Si definisce, infatti, legittimazione ad agire in giudizio, carrub- la posizione soggettiva di cui gode colui il quale possa legittimamente pretendere che, in relazione ad un determinato bene della vita, l'Autorità giudiziaria da lui compulsata emetta un provvedimento processuale decisorio. L'interesse ad agire attiene, invece, al contenuto del provvedimento che è stato richiesto alla Autorità giudiziaria in esito al giudizio attivato da chi è legittimato; in particolare, ai fini della ricorrenza di tale interesse in capo al soggetto agente, è necessaria la attitudine del provvedimento a fornirgli una immediata utilità.

Pertanto, mentre la legittimazione ad agire è condizione propria di chi agisca in Giudizio, l'interesse a ricorrere è riscontrabile, o meno, in capo al soggetto legittimato in funzione della domanda che è stata da lui rivolta alla Autorità giudiziaria. Fatta questa premessa, e ribadito che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha escluso la ammissibilità della istanza di riesame presentata dalla De Lucia, sostenendo che la stessa, in quanto non destinataria del provvedimento di sequestro preventivo - il quale, pur se disposto nel corso di indagini relative a condotte illecite poste in essere proprio dalla De Lucia, ha però riguardato beni nella indiscussa titolarità della sola Posigest Sri, che è soggetto giuridico del tutto distinto dalla De Lucia, sebbene questa ne rivesta la qualifica di legale rappresentante - non fosse legittimata a chiedere, mercè la revoca del provvedimento ablatorio, la restituzione dei beni staggiti, osserva il Collegio che una tale impostazione, sebbene abbia portato alla adozione di un provvedimento corretto nella sostanza (cioè la inammissibilità dell'istanza di riesame formulata dalla De Lucia), avrebbe dovuto portare il Tribunale ad affermare non la carenza di legittimazione ad agire di quella, essendole questa attribuita, in quanto indagata, dal tenore dell'art. 322 cod. proc. pen., ma la sua carenza di interesse a ricorrere.

Tanto considerato, deve osservarsi che, al di là della puntualità delle espressioni giuridiche utilizzate, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha fatto sostanzialmente, buon governo con la decisione da esso presa sia della normativa regolatrice la materia in questione, sia delle indicazioni interpretative rivenienti dalla più accorta giurisprudenza. Invero, si osserva che, seppure deve darsi atto della esistenza delle, non recenti, pronunzie evidenziate dalla ricorrente difesa nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, secondo le quali all'indagato sarebbe sempre riconosciuto l'interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro indipendentemente dal fatto che i beni oggetto del provvedimento siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (nei termìni che precedono, oltre alla sentenza citata dal ricorrente, cioè:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 aprile 1996, n. 1052, si vedano anche, ad esempio: Corte di cassazione Sezione III penale, 15 marzo 2005, n. 10049; Corte di cassazione, Sezìone IV penale, 8 giugno 2005, n. 21724; Corte di cassazione, Sezione II penale, 1 settembre 2011, n. 32977), va, tuttavia, considerato - ritenendo, peraltro, che il diverso indirizzo giurisprudenziale che ora si esporrà sia il frutto di un affinamento interpretativo teso a valorizzare proprio la distinzione fra il concetto di legittimazione ad agire e quello di interesse ad agire (in tale modo superandosi la doglianza formulata dalla ricorrente difesa in relazione al testuale tenore dell'art. 322 cod. proc. pen., essendo evidente che siffatta disposizione codicistica disciplina solo i casi di legittimazione a ricorrere, ma nulla prevede in relazione alla necessaria sussistenza dell'interesse a farlo, essendo un tale predicato riscontrabile non in via generale ed astratta ma solo in funzione del provvedimento richiesto al giudice) - che, già in epoca coeva alle pronunzie dianzi ricordate, questa Corte aveva chiarito che pur non potendosi disconoscere la generica legittimazione dell'indagato o dell'imputato alla proposizione della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, anche se concernenti beni formalmente appartenenti a terze persone, deve, tuttavia, pur sempre individuarsi, in capo a lui, un concreto interesse alla proposizione dell'impugnazione, enucleabile soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 novembre 1997, n. 5039;

Sezione VI penale, 28 luglio 1998, n. 2156; ancora: Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 marzo 2009, n. 13037, ove è precisato che, affinchè sussista l'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare occorre che l'indagato o imputato prospetti una relazione con la cosa sequestrata che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo). Un tale indirizzo, di fatto consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, è stato, di recente, efficacemente compendiato nella formula secondo la quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2021, n. 16352, così anche:

Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 dicembre 2020, n. 35015). Interesse concreto ed attuale che, quanto al caso di specie, la De Lucia, in proprio, certamente non vanta, posto che costituisce elemento di pacifica cognizione, che i beni assoggettati al sequestro appartengono alla Posigest Srl ed è a detta Società che, nel caso di revoca o, comunque, di cessazione dell'efficacia del sequestro gli stessi andrebbero restituiti, non vantando su di essi alcuna, autonoma o derivata, posizione soggettiva tutelabile la ricorrente De Lucia. Né, si osserva conclusivamente, l'argomentazione da ultimo spesa dalla difesa della ricorrente in ordine alla esistenza di un interesse della stessa ad ottenere il bene è legato al fatto che ella fosse legale rappresentante della Posigest Sri; invero, delle due l'una: o siffatto interesse, riconducibile esclusivamente alla predetta Società, trattandosi di soggetto giuridico (come già dianzi accennato) del tutto autonomo rispetto alla persona fisica della De Lucia, era stato da quest'ultima fatto valere nella qualità di legale rappresentante della Posigest Sri, ma si tratta di evenienza questa che non solo la stessa ricorrente difesa ha escluso ma che, comunque, seppure sussistente avrebbe in ogni caso condotto alla inammissibilità sia del presente ricorso che della preesistente istanza di riesame, non essendo stati presentati gli stessi da un difensore munito di procura speciale (in tale senso come, ancora non è molto, è stato ribadito, da questa Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018, n. 310); ovvero la ricorrente aveva agito, come ha effettivamente agito, in proprio ed allora avrebbe dovuto rappresentare la esistenza non di un generico interesse alla prosecuzione della sua attività di impresa, ma uno specifico ed autonomo interesse - materializzato nel diritto di ricevere personalmente la riconsegna dei beni sequestrati - a svolgere detta attività non come organo della Posigest ma in proprio, utilizzando proprio i beni in questione.

La assenza di tali allegazioni rende, unitamente alle precedenti valutazioni, inammissibile il ricorso presentato dalla difesa della De Lucia, la quale, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della