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Sentenza — n. 2359/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as prescription defense cannot be raised in cassation proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2359/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that the crime of unauthorized occupation of maritime domain had expired due to the seizure of the area in 2015, which should have halted the prescription period. The Court ruled that raising a defense of prescription in a cassation appeal is procedurally impossible because such defenses must be raised in the trial court, not on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The defense of prescription cannot be raised in cassation proceedings, as the inadmissibility of the appeal precludes the formation of a valid relationship for impugnation, thereby barring the declaration of non-punishability.

Parole chiave

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cassation appeal defense of prescription inadmissibility maritime domain procedural bar sfruttamento dei mari inquinamento delle coste spazio marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Rosa, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, c:on il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod.proc.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 157 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Rosa, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, c:on il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod.proc.pen.
Art. 160 cod. pen.
art. 157 cod.proc.pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Rosa, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, c:on il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 21 del 11 novembre 1994, dep. 11 febbraio 1995, Cresci
Sez. Un. 11493 del 3 novembre 1998, Verga
Sez. Un. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale
Sez. Un. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marchese Rosa, nata a Tropea il 15/03/1975 avverso la sentenza del 05/07/2019 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. Sandro D'Agostino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/07/2019, il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava Marchese Rosa responsabile del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav.- perché in assenza di concessione demaniale marittima occupava abusivamente una superficie demaniale marittima (spiaggia) per una superficie di complessivi 75 mq con quindici ombrelloni e trenta lettini a benefico dei clienti di stabilimento balneare, accertato in Ricardi, località Baia di Riaci 1'11 luglio 2015 - e la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchese Rosa, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, c:on il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione, in quanto non era stato considerato che alla data di accertamento del reato (11.7.2015) era stato effettuato il sequestro dell'area, con conseguente cessazione della permanenza del reato; inoltre, il Tribunale, nell'indicare nell'anno 2016 la data di cessazione della condotta antigiuridica non aveva supportato tale affermazioni con indicazione dell'elemento probatorio utilizzato a riscontro né argomentato in ordine al fatto che gli ombrelloni ed i lettini erano indisponibili perché sottoposti a vincolo reale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.51 è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il reato contestato - artt. 54 e 1161 coci.nav. - alla data di emissione della sentenza impugnata (05.07.2019) non era estinto per maturazione del termine prescrizionale. La ricorrente lamenta che il Tribunale individuava erroneamente il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale nel maggio 2016, epoca in cui venivano rimossi gli ombrelloni ed i lettini con i quali la Marchese aveva abusivamente occupato la superficie demaniale marittima di cui all'imputazione, mentre esso andava individuato momento alla data del sequestro, avvenuto il 11.7.2015. Anche considerando la data del sequestro - 11.7.2015- alla data di emissione della sentenza impugnata - 5.7.2019 - non era ancora decorso il termine prescrizionale massimo (anni cinque, ex artt. 157 e 160 cod.pen.), che sarebbe maturato solo in data 11.7.2020.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa