Cassation court dismisses appeal as crime extinguished by prescription after new law extended limitation periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a lower court's decision to dismiss prosecution due to prescription, arguing the new law extended limitation periods. The court found the crime was consummated in 2011 and extinguished by the extended maximum term in 2022. Consequently, the appeal was rejected because the statute of limitations had expired before the case reached the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 1-bis d.lgs 74/2000; Art. 157, 160 cod. pen.: The court established that when a crime is consummated under a law with shorter limitation periods, the extension of those periods applies retroactively, extinguishing the offense if the extended term expires before the case is resolved.
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso nei confronti di Petrucci Maria, nata a Termoli il 03/07/1966 Giuditta Giuseppe, nato a Montelongo il 08/06/1949 avverso la sentenza del 28/10/2020 del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; udito per gli imputati l'avv. Luigi Nappa, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/10/2020, il Tribunale di Larino dichiarava non doversi procedere nei confronti di Petrucci Maria e Giuditta Giuseppe in relazione ai reati di cui agli artt. 3 e 11 del d.lgs 74/2000 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 3 d.lgs 74/2000. Argomenta che il Tribunale non aveva valutato che l'art. 17, comma 1 bis d.lgs 74/202 prevedeva l'elevazione nella misura di 1/3 dei termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt da 2 a 10 del d. Igs 74/2000 e che, quindi, il contestato reato di cui all'art. 3 d.lgs 74/200, considerato che il termine ordinario di prescrizione era pari ad anni otto e quello massimo era pari ad anni dieci, non era estinto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ed il Procuratore generale hanno depositato memorie ex art. 611 cod.proc.pen. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.1 n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato, sulla base delle argomentazioni c:he seguono.
2. Va premesso che questa Corte ha affermato, in tema di reati tributari, che i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Rv. 262358 - 01).
3. Nella specie, il reato di cui all'art. 3 d.lgs 74/2000, contestato al capo a) dell'imputazione, si consumava al momento della presentazione della dichiarazione fiscale, avvenuta in data 30.9.2011, e non al momento dell'accertamento (30.04.2013).A tale data era entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 17 d.lgs 74/2000, come modificato dal dl 13 agosto 2011 n. 138, conv. con modificazioni nella legge 14.9.2011 n. 148, che al comma 1-bis prevede che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.
Pertanto, il termine ordinario di prescrizione era pari ad anni otto e quello massimo era pari ad anni dieci; tenuto conto, quindi, del termine prescrizionale massimo ex artt. 157 e 160 cod.pen. e dei 266 giorni di sospensione del procedimento rilevabili dagli atti processuali, al momento della decisione impugnata il reato di cui al capo a) non era prescritto, ma si è prescritto successivamente alla data del 23.06.2022, immediatamente dopo che il presente ricorso, depositato in data 20.4.2021, perveniva a questa Corte in data 21.06.2022 e veniva registrato il 22.06.2022.
4. Tale rilievo, quindi, comporta il rigetto del ricorso, atteso che in sede di rinvio il giudice dovrebbe nuovamente rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, non emergendo dalla sentenza impugnata elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P.