Sentenza — n. 2345/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Messina con sentenza del 21 maggio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo, del 10 dicembre 2019, che aveva condannato Zarcone Angelina alla pena di mesi 1 di arresto con pena sospesa e con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, relativamente al reato di cui all'art. 674 cod. pen. (commesso in data antecedente e prossima al 24 novembre 2016).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 674 cod. pen; Sentenza — n. 2345/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Zarcone Angelina propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., c.p.p. 2.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZARCONE ANGELINA nato a BASICO' il 10/08/1942 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. Giovanni Da Campo per le parti civill che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputata, con la condanna alle spese dle grado in favore delle parti civili; lette le conclusioni dell'Avv. Claudio Cannas che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento per le questioni civili; Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Messina con sentenza del 21 maggio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo, del 10 dicembre 2019, che aveva condannato Zarcone Angelina alla pena di mesi 1 di arresto con pena sospesa e con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, relativamente al reato di cui all'art. 674 cod. pen. (commesso in data antecedente e prossima al 24 novembre 2016).
2. Zarcone Angelina propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa (art. 178 e 179 cod. proc. pen.). Nel decreto di citazione per l'udienza presso la Corte di appello per il 21 maggio 2021 è prevista la facoltà delle parti di chiedere di partecipare "da remoto" alla discussione, previa "comunicazione entro il giorno precedente all'udienza". La difesa in data 19 maggio 2021 ha comunicato con PEC la volontà di partecipare alla discussione da remoto. Nonostante la corretta ricezione della richiesta la Corte di appello ha emesso la sentenza senza il contraddittorio "da remoto". Nel verbale di udienza si attesta l'invio delle conclusioni della difesa, ma in realtà nessuna conclusione è stata presentata dalla difesa, proprio in considerazione della richiesta di partecipazione, a distanza, all'udienza di discussione. La partecipazione da remoto per il difensore era impossibile non avendo ricevuto il link per il collegamento. Conseguentemente si è verificata una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Non risulta manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità per omessa partecipazione della difesa all'udienza di discussione, da remoto, come richiesto con la PEC. Il reato risulta, quindi, prescritto alla data 24 novembre 2021, per il decorso del termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 3.
1. Non sussistono, inoltre, ipotesi evidenti di assoluzione ex art.129 cod. proc. pen., in considerazione delle due sentenze di merito (doppia conforme) sulla responsabilità In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto„ la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
4. La sentenza deve annullarsi anche per le statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ("Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello" Sez. 5 - , Sentenza n. 26217 del • 13/07/2020 Ud. (dep. 17/09/2020 ) Rv. 279598 - 02; vedi anche Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ) Rv. 281228 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio limitatamente, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le part