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Sentenza — n. 2342/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls demolition order for formal violations only, requiring substantive technical breach for mandatory demolition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2342/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal court's demolition order against the appellant, Fortunato Nolasco, regarding his building violations. While the appellant argued that wall thickness reductions did not compromise structural stability and that only formal procedural errors were committed, the court held that demolition orders under the seismic building code apply strictly to substantive technical breaches. Consequently, the court ruled that the lower court erred by ordering demolition for merely formal violations without a corresponding substantive breach, thereby eliminating the demolition mandate while upholding the conviction for formal infractions.

Regesto Legislator

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Art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001; The power-duty to order demolition for building violations in seismic zones exists solely for substantive technical breaches, not for formal violations, requiring a perfect correspondence between the convicted act and the demolition mandate.

Parole chiave

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substantive technical breach formal building violations demolition order mandate seismic zone regulations DPR 380 2001 violazione di domicilio violazione delle norme sicurezza violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001
1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 98, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013
380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep.
Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007
Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv.
Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006
237843 - 01; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv.
Sez. 3, n. 48685 del 28/10/2003
235411 - 01; Sez. 3, n. 48685 del 28/10/2003, Munafò, Rv.
Sez. 3, n. 3113 del 17/11/1993
227066 - 01; Sez. 3, n. 3113 del 17/11/1993, dep.
Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009
Sez. 3, n. 2802 del 03/03/1986
Sez. 3, n. 2802 del 03/03/1986, Caponnetto, Rv.
Sez. 3, n. 4710 del 20/12/1983
172405 - 01; Sez. 3, n. 4710 del 20/12/1983, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOLASCO FORTUNATO nato a MESSINA il 22/02/1953 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Fortunato Nolasco ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del 17/12/2020 del Tribunale della stessa città, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché il fatto non sussiste, ha revocato l'ordine di rimessione in pristino, ha confermato nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. 93, 94, 95, d.P.R. 380 del 2001, rideterminando la pena nella misura di 2.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 98, d.P.R. n. 380 del 2001, e il vizio di manifesta illogicità, mancanza, contraddittorietà della motivazione in relazione alla illegittimità e/o inammissibilità dell'ordine di demolizione del fabbricato.

Sostiene al riguardo che: - come si ricava dal "verbale di accertamento urgente sui luoghi" del 02/04/2019 e dalla nota tecnica del Comune di Scaletta Zanclea del 01/04/2019, in nessuno dei muri portanti risulta operata la affermata «significativa riduzione dello spessore» in quanto la riduzione da cm. 70 a cm. 35 non viola alcuna delle norme tecniche e non incide negativamente sulla stabilità del fabbricato; - manca (e non è indicata dalla Corte territoriale) la norma tecnica che si assume esser stata violata; - è manifestamente illogico ritenere che il limitato intervento di riduzione dello spessore di una piccola parte di muro (per un'estensione di soli mt. 1,55) possa compromettere la stabilità di una piccola casa; - non è stata contestata la violazione di alcuna norma tecnica, ma solo formale (né il PM ha ritenuto di svolgere accertamenti tecnici). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 98, d.P.R. n. 380 del 2001, e il vizio di manifesta illogicità, mancanza, contraddittorietà della motivazione sotto l'ulteriore profilo del mancato esercizio del potere di impartire prescrizioni necessarie per rendere il fabbricato conforme alle norme tecniche in alternativa all'obbligo di demolizione. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), e per quelli di cui agli artt. 93, 94, 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), per aver realizzato, in zona sismica, interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, senza aver depositato il progetto presso gli uffici del Genio Civile e senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 94, d.P.R. n. 380, cit.; 3.2.11 Tribunale aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; 3.3.1a Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato cli cui al capo A) perché ha escluso la necessità del permesso di costruire, trattandosi di opere che secondo i Giudici distrettuali erano soggette a mera denunzia di inizio attività, ed ha revocato l'ordine di rimessione in pristino, mantenendo fermo quello di demolizione, siccome previsto - afferma la sentenza impugnata - dall'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001; 3.4.come costantemente insegnato da questa Corte di cassazione, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep. 2014, De Cesare, Rv. 258899 - 01;

Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843 - 01; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411 - 01; Sez. 3, n. 48685 del 28/10/2003, Munafò, Rv. 227066 - 01; Sez. 3, n. 3113 del 17/11/1993, dep. 1994, Campisi, Rv. 196814 - 01); 3.5.occorre, di conseguenza, che sussista perfetta corrispondenza tra il fatto oggetto di contestazione, quello oggetto di condanna e l'ordine di demolizione impartito ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380, cit., non essendo sufficiente, in caso di contestazione di (e di condanna per) violazioni meramente formali, l'incidentale accertamento di violazioni anche di natura sostanziale; se tale accertamento non trova formale consacrazione in una contestazione suppletiva esso non può legittimare l'ordine cli demolizione ai sensi dell'art. 98, comma 3, cit., nemmeno se il giudice ritenga, come nel caso di specie, che i lavori possano aver minato la stabilità dell'immobile; 3.6.peraltro, anche in caso di violazioni sostanziali o di inosservanza delle norme tecniche, non sempre l'ordine di demolizione consegue automaticamente alla condanna, dovendo pur sempre il giudice dar conto delle ragioni per le quali non ritenga di impartire le prescrizioni necessarie a rendere l'opera conforme alle norme stesse (Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, Ascenzi, Rv. 245212 - 01;

Sez. 3, n. 2802 del 03/03/1986, Caponnetto, Rv. 172405 - 01; Sez. 3, n. 4710 del 20/12/1983, dep. 1984, De Silvio, Rv. 164320 - 01);3.7.nel caso di specie, al ricorrente sono state contestate esclusivamente violazioni formali della normativa antisismica e per tali violazioni è stato condannato; 3.8.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione che deve essere eliminato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione,