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Ordinanza — n. 1117/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding the confiscation of accessory penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1117/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted an ex officio request to correct a material error in the public hearing record. The original text omitted 'and accessory penalties' when annulling a sentence regarding confiscation. The court ruled that the correction was necessary to accurately reflect the judgment's scope.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.: The court may correct material errors in the record to ensure the judgment accurately reflects the intended legal disposition.

Parole chiave

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material error correction clerical error in judgment accessory penalties confiscation ex officio correction criminal procedure record

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo della pubblica udienza del 21/09/2022 nell'ambito del procedimento RG 7662/22, PG c/Lopardo Pasquale, nato a Brienza il 17/06/1958, visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì, letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo disporsi la correzione OSSERVA Il Presidente del Collegio dell'udienza del 21/09/2022, sezione terza, ha disposto procedersi alla correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo d'udienza della pubblica udienza. L'istanza va accolta perché adeguatamente documentata.

P.Q.M.

dispone correggersi il dispositivo del ruolo dell'udienza della pubblica udienza della terza sezione penale in data 21/09/2022 con riferimento al procedimento RG 7662/22, nel senso che in luogo delle parole "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia sul punto al Tribunale di Potenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso" deve leggersi "Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e sulle pene accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Potenza". Manda alla Cancelleria gli adempimenti consequenziali. Così deciso, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente