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Ordinanza — n. 925/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed for inadmissible grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against a plea-bargain sentencing decision inadmissible. The appellant argued for annulment based on a lack of reasoning regarding the penalty, citing specific articles of the Penal Code. The Court ruled that such complaints are not permitted under the current legal framework for appeals against plea-bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentencing are strictly limited to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general lack of reasoning.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility lack of reasoning defendant's will expression legal qualification error sanzione penale difetto di motivazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 133 c.p.
mancanza di motivazione sulla pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 132 c.p.
art. 133 cod.pen
mancanza di motivazione sulla pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sumin Osas, nato in Nigeria il 15/06/1992 CUI 0531-113E4 avverso la sentenza del 28/09/2022 de Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 28 settembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato, su accordo delle parti, all'imputato la pena di mesi quattro di reclusione ed C 675,00 di multa, in ordine ai reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. e 132, 133 cod.pen. mancanza di motivazione sulla pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

3. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la motivazione ai sensi dell'art. 133 cod.pen. della determinazione della pena oggetto di accordo tra le parti. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il Cons4Iin