Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments regarding equal treatment of co-defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible for being generic and failing to engage with the lower court's reasoning. The appellant argued that the trial court violated the principle of equal treatment by maintaining house arrest for him while substituting it with reporting obligations for a co-defendant, despite similar circumstances. The court rejected this, noting that the defendants faced different charges and distinct procedural histories, making their situations inherently dissimilar and justifying the disparate measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 3 Cost.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the reasons of the decision, particularly when the alleged violation of equal treatment stems from differences in the specific charges and procedural history of the parties.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tedesco Sergio, nato in Salerno il 27/09/1991 avverso l'ordinanza delf06/09/2022 del Tribunale di Rompi 201-e-4 2--2-PeeTsrn keR-4-50 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello cautelare, proposto da Tedesco Sergio, avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno di rigetto della richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in atto applicata, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso l'ordinanza summenzionata ha proposto ricorso per cassazione Tedesco Sergio, tramite il proprio difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 3 Cost., violazione del principio di parità di trattamento. Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe violato l'obbligo di adottare una regola di giudizio uniforme per tutti gli indagati, obbligo che discenderebbe dall'art. 3 Cost. A fronte della richiesta di adottare il medesimo trattamento cautelare tra le omogenee posizioni del ricorrente e di Montefusco Alessia, alla quale la misura degli arresti domiciliari era stata sostituta con la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., in ragione del tempo trascorso e del rispetto delle prescrizioni, il tribunale avrebbe argomentato la permanenza delle esigenze cautelari in violazione del principio di parità di trattamento di situazione omogenee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione e il ricorso è affetto da genericità estrinseca. Il Tribunale ha rigettato l'appello cautelare ritenendo sussistenti le esigenze cautelari poste a base della misura degli arresti domiciliari sulla base:
1) della valutazione della posizione soggettiva del Tedesco, imputato di plurime cessioni di cocaina, eroina e hashish, 2) del breve lasso tempo trascorso dai fatti e dall'applicazione della misura cautelare, 3) ed ha ritenuto che la diversa sorte cautelare riservata a Montefusco Alessia fosse elemento indifferente in quanto erano diverse le imputazioni contestate, di violazione dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non vi era neppure coincidenza di capi di imputazione. Come condivisibilmente affermato dal tribunale, ogni indagato/imputato ha una storia processuale personale che è alla base della valutazione dei presupposti, nel caso in esame, delle esigenze cautelari, per l'adozione e il mantenimento della misura a ciascuno applicata, sicchè il diverso trattamento riservato nel medesimo procedimento non implica di per sé né il vizio di violazione di legge, né di motivazione a meno che il diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.
L'ordinanza impugnata ha rilevato come diverse erano le posizioni processuali: Tedesco Sergio imputato di cessione di sostanze stupefacente di diversa tipologia contestate nei capi 3 e 4, commesse in un breve arco temporale, da cui ha tratto il convincimento del suo inserimento nel contesto dello spaccio anche dopo l'arresto del coimputato Cataldo presso l'abitazione del quale, sottoposto agli arresti domiciliari, si recava a prelevare la dose di stupefacente che poi cedeva agli acquirenti. Con particolare riguardo al profilo qui in discussione, l'ordinanza impugnata ha rilevato la diversa posizione processuale dalla Montefusco, essendo diversi i capi .4 di imputazione a ciascuno contestati (la Montefusco risulta imputata nel capo 2, per sole tre cessioni di sostanza stupefacente, a fronte di otto cessioni contestata nei capi 3 e 4 al Tedesco).
4. L'ordinanza impugnata, diversamente dalla prospettazione difensiva, non ha trattato in modo irragionevole e/o arbitrario la posizione del Tedesco ed è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della