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Sentenza — n. 920/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for intrinsic genericity regarding sentencing severity under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the intrinsic genericity of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the sentence solely on the severity of the statutory penalty without providing specific factual or legal arguments to refute the lower court's reasoning. The court ruled that merely contesting the harshness of the law without critiquing the specific application of facts or law constitutes a generic appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, such as when the appellant merely contests the severity of the statutory penalty without providing specific factual or legal arguments to refute the lower court's reasoning.

Parole chiave

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intrinsic genericity criminal procedure code sentencing severity inadmissibility appeal specificity requirements motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 581 cod.proc.pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973
art. 581 cod.proc.pen
b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 581 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
8825 del 2016 (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019
Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic
Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chiovaro Carmelo, nato a Palermo il 28/04/1990 avverso la sentenza del 26/04/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Carmelo Chiovaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese, in relazione al delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, alla pena di due anni di reclusione ed C 401.035 di multa.

2. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per genericità intrinseca del motivo, essendo del tutto carenti le ragioni esposte a sostegno in punto determinazione della pena in quanto il ricorrente lamentava unicamente la severità del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973, e comunque ne evidenziava la manifesta infondatezza avendo il giudice di primo grado argomentato le ragioni per la quale si era discostato dal minimo edittale tenuto conto della quantità di TLE, determinazione della pena va in misura superiore ai minimo edittale che il ricorrente riteneva assertivamente eccessiva.

3. Deduce il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 581 cod.proc.pen. lamentando anche l'inconciliabilità della pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità e, allo stesso tempo, la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione che presuppone una valutazione del merito dell'impugnazione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso appare inammissibile. Occorre muovere dal percorso argomentativo tracciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01), che, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sull'ambito della specificità dei motivi di appello, hanno condiviso l'indirizzo ermeneutico che afferma la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione; omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo sistematico, imperniate sulla struttura del giudizio di appello.

Dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., emerge che, tra i requisiti di ammissibilità dell'appello, rientrano anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Peraltro, come osserva il Procuratore generale, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma anche che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841;

Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686, che ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elementi a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata).

5. Ciò posto, la sentenza impugnata ha motivato in maniera congrua in merito al carattere intrinsecamente aspecifico del motivo afferente al trattamento sanzionatorio, in quanto finalizzato unicamente a contestare la particolare severità dell'apparato sanzionatorio apprestato dalla norma incriminatrice alla luce dell'asserito scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e, in via del tutto generica, a rilevare che la quantità di tabacco trasportato (superiore di oltre 10 volte la soglia di punibilità) consentisse l'applicazione della pena base. Il motivo è stato correttamente affetto da genericità intrinseca. Quanto all'ulteriore profilo devoluto, osserva la Corte, che la sentenza impugnata esprime anche un ulteriore ratio decidendi, parallelamente esposta, della manifesta infondatezza del motivo, ma tuttavia non toglie validità alla decisione di inammissibilità per genericità del motivo ai sensi dell'art. 581 comma 1, lett. c), 591 comma 1 lett. c cod.proc.pen.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00