Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment due to lack of habitual conduct in tax omission case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the crime lacked habitual conduct under Article 131 bis of the Penal Code. The lower court correctly applied the law by considering the significant amount of unremitted contributions as evidence of the offense's gravity, which precludes the non-punishment exception. Since the appeal failed to address the actual grounds for denial, the court ruled the procedural requirements for raising non-punishment causes were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 129 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds for non-punishment are not specifically contested, as the court cannot examine them ex officio when the lower court's decision rests on distinct factual grounds like the severity of the damage.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gioi Pietro Giorgio, nato a Nuoro il 03/09/1982 avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari con la quale Gioi Pietro Giorgio era stato condannato, alla pena di mesi cinque di reclusione e € 500,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il periodo luglio - dicembre 2014, per un ammontare complessivo di € 17.142,54.
T 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due, connessi, motivi di ricorso. - Violazione di legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. fondata sull'abitualità del comportamento omissivo. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'abitualità del comportamento a fronte di un reato che, nella nuova formulazione a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs n. 8 del 2016, è un reato unico e non più un reato omissivo continuato.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
In relazione a fattispecie di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si è affermato che la causa di non punibilità può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570).
4. Quanto al caso concreto, la corte territoriale ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità sul rilievo dell'abitualità, stante la ripetizione delle omissioni e tenuto conto del "significativo scostamento" dalla soglia di punibilità (cfr. pag. 4). Dunque, ha considerato il numero delle omissioni ai fini della valutazione della gravità del fatto in ragione dell'ammontare dell'importo non versato ("significativo scostamento") pari a € 17.142.54. La decisione è in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv 273686 - 01), importo complessivo, che deriva dalla somma delle omissioni "reiterate", significativamente superiore alla soglia, da cui ha tratto la conclusione della gravità del danno cagionato, requisito che, accanto alla non abitualità del comportamento deve sussistere per la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
La corte territoriale ha ancorato il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. alla gravità del fatto, in ragione dell'entità del superamento della soglia di punibilità, ratio decidendi rispetto la quale il ricorrente non si confronta, sicchè il ricorso è privo di specificità. Il ricorrente, infatti, contesta unicamente l'esclusione della causa di non punibilità fondata sull'abitualità della condotta omissiva, a fronte della mutata struttura del reato, come affermato dalla sentenza di Questa Terza Seziont n.):1-. 9909 del 12 marzo 2021 che, tuttavia, non è richiamo pertinente nel caso in esame, posto che la sentenza fonda, anche, la decisione sulla gravità del danno e dell'offesa in ragione dello scostamento significativo degli importi omessi dalla soglia di punibilità che non è stata oggetto di censura.
5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e