Italian Supreme Court dismisses appeal against tax fraud conviction and confiscation order due to lack of specific intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's arguments regarding tax fraud and the scope of asset confiscation. The defense claimed the lower court erred by not requiring specific fraudulent intent and by confiscating amounts already committed to the state treasury. The court ruled that the evidence of actual cash receipt and subsequent accounting manipulation satisfied the legal elements of the crime, while the confiscation issue was properly handled by the lower court given the defendant's failure to contest the debt payment commitment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. n. 74/2000; Art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 99 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of tax evasion requires specific fraudulent intent and means to obstruct verification, not merely accounting errors; confiscation orders remain valid against committed debts unless the debtor actively pays the amount, with execution pending future non-payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marceca Giuseppe, nato a Trapani il 29/08/1952, avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi per l'imputato gli avv. Vito Galluffo che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e Salvatore Galluffo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e di non doversi procedere per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 aprile 2019 il Tribunale di Trapani ha condannato Giuseppe Marceca alle pene di legge per il reato dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000. Con sentenza in data 19 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha disposto la confisca dei beni nella disponibilità della E.D. di Marceca Francesco Paolo e C. S.a.s. e dell'imputato personalmente nella misura di euro 282.666,67.
2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge, perché l'imputato aveva correttamente applicato il reverse charge alla cessione di immobili e mancava il dolo specifico di evasione. Con il secondo denuncia la violazione di legge, perché la confisca non aveva tenuto conto della quota parte di profitto riversata all'Erario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è reiterativo del secondo motivo di appello senza valutazione critica della sentenza impugnata. Secondo la difesa, l'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, oltre alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, prevede che il contribuente debba avvalersi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, con esclusione quindi degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o della sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
In questi casi, ricorrerebbe, al limite, la violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. I Giudici hanno però accertato, sulla base degli atti di compravendita immobiliare] che l'alienante società Ed di Marceca Giuseppe aveva incamerato non solo il prezzo della vendita, ma anche VIVA, salvo poi non versarla e dichiarare di aver fatto ricorso all'inversione contabile attraverso l'emissione di due fatture, non rinvenute dal Curatore fallimentare nella contabilità dell'acquirente Domus S.r.l., ma successivamente formate e prodotte dall'alienante nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria avverso l'avviso di accertamento.
Pertanto, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, la Corte territoriale ha ulteriormente ribadito che, solo risalendo al testo dei contratti di compravendita, l'Amministrazione finanziaria aveva potuto accertare che la venditrice aveva optato per il regime ordinario, dichiarando di aver incassato l'intero prezzo comprensivo di IVA, rilasciandone quietanza liberatoria. Di qui le condotte artificiose attive integrative del reato ascritto, perché non vi era stata alcuna inversione contabile giustificante l'omesso versamento dell'IVA. Del pari inconsistente è il secondo motivo, poiché, siccome l'imputato non ha chiesto al giudice di appello l'accertamento del tributo già pagato in virtù della rateizzazione, deve sottoporre la relativa questione al giudice dell'esecuzione.
La statuizione del comma 2 dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9335 del 26/06/2021, Benedetti, Rv. 281480-01).
E' compito pertanto del pubblico ministero nella fase cautelare (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043-01) o del giudice della cognizione nel corso del giudizio a cognizione piena o del giudice dell'esecuzione dopo la sentenza irrevocabile verificare, in seguito all' istanza di parte, l'entità della confisca in caso di pagamento dei tributi. La difesa ha eccepito infine la prescrizione in sede di discussione innanzi a questo Collegio. Non ha tuttavia contestato che la consumazione del reato è stata indicata al 30 settembre 2014 né ha considerato che sia stata applicata la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., per cui la prescrizione si matura al 30 settembre 2024.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 3