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Sentenza — n. 559/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive seizure as defense arguments constitute mere lack of motivation rather than legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Xia Chunli's appeal against a preventive seizure order inadmissible. The defense argued the lower court failed to properly motivate the finding of her de facto management of thirteen companies and the shared address of their offices. The court ruled that these arguments merely challenged the reasoning without proving a legal violation under Article 325 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against preventive real security measures must allege a violation of law, not merely a lack of motivation; arguments attacking the factual reasoning without demonstrating a legal error are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure order de facto management lack of motivation violation of law inadmissible appeal criminal procedure code shared business address concentrazioni tra imprese

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. pen.
Le deduzioni difensive attengono a ben vedere al vizio di motivazione, piuttosto che alla violazione di legge, unica censura proponibile nel giudizio di legittimità avverso le misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
art. 325 cod. proc. pen
Le deduzioni difensive attengono a ben vedere al vizio di motivazione, piuttosto che alla violazione di legge, unica censura proponibile nel giudizio di legittimità avverso le misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Xia Chunli, nata in Cina il 22/01/1979, avverso l'ordinanza in data 29/04/2022 del Tribunale di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Padova ha rigettato il riesame presentato da Xia Chunli avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza di euro 21.761.976,50 di beni mobili, immobili, denaro nella disponibilità sua e dei coindagati, emesso in data 6 aprile 2022 dal GIP del Tribunale di Padova, nell'ambito di un procedimento penale per violazione degli art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagata sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge per mancanza di motivazione o comunque per motivazione apparente in merito alla gestione di fatto delle tredici ditte di cui ai capi d'incolpazione. Sostiene che dagli atti non emergevano elementi a suo carico comprovanti la gestione di tutte le società negli anni 2013-2019. Lamenta altresì l'omessa motivazione, trasmodante nella violazione di legge, degli atti di gestione per ciascuna ditta. Con il secondo eccepisce la violazione di legge per omessa motivazione in ordine a un punto decisivo, e cioè alla ritenuta promiscuità delle sedi delle imprese oggetto d'indagine. Precisa che la coincidenza dell'indirizzo era dovuta al fatto che nel medesimo luogo erano presenti da tempo centinaia di ditte operanti nel centro commerciale CIC, Centro Ingrosso Cina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni difensive attengono a ben vedere al vizio di motivazione, piuttosto che alla violazione di legge, unica censura proponibile nel giudizio di legittimità avverso le misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Infatti, il Tribunale del riesame ha valorizzato a carico dell'indagata una serie di elementi indiziari della qualifica di gestore di fatto: la coincidenza delle sedi legali di alcune società con la residenza coniugale, i collegamenti personali e professionali tra la donna e i legali rappresentanti di alcune società, la presenza insieme al marito nella sede della Meeting Fashion S.r.l.s. con ruoli operativi (anche alla cassa), l'intestazione del contratto di leasing della Range Rover in uso al marito, il tenore di vita sproporzionato rispetto al lavoro dipendente part-time presso una delle società, la dichiarazione di un informatore che era stato assunto proprio dalla donna come dipendente di una delle società.

Tanto basta ai fini della qualifica soggettiva che giustifica il coinvolgimento della donna nei reati ascritti, non essendo richiesta in questa sede l'analisi del ruolo dell'indagata in ciascuna delle tredici società coinvolte nelle operazioni elusive. Del tutto inconsistente è il secondo motivo di ricorso che colpisce solo un profilo recessivo, quello della compresenza delle varie società nel CIC, considerato, che i Giudici della cautela hanno accertato, per un verso, che del complesso di società facevano parte anche quelle la cui sede legale coincideva proprio con l'indirizzo dei coniugi, per altro verso, che vi erano numerosi e più significativi elementi indiziari a carico.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delledkmmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende Così deciso, il 4 novembre 2022 Il