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Sentenza — n. 556/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for unjust detention compensation due to flawed reasoning on defendant's silence and inconsistent facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order denying compensation for unjust detention, ordering a remand to Palermo. The appellant argued the lower court relied on his silence during interrogation and unproven criminal associations, violating procedural rules requiring specific factual grounds. The court found the appeal meritorious because the lower court incorrectly attributed incriminating statements to another acquitted person and failed to properly evaluate the appellant's silence under updated legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 125, 314 c.p.p.; In unjust detention compensation cases, the appellate court must independently assess all evidence to determine if the detainee acted with gross negligence or fault, basing its decision on concrete facts rather than the accused's exercise of the right to silence.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation gross negligence standard right to silence appellate review remand for retrial indennità per detenzione traffico aggravato di stupefacenti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 c.p.p.
Art. 314 c.p.p.
Va inoltre ricordato, sempre in punto di diritto, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod.
Art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.
188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
art. 314 cod. proc. pen
Va inoltre ricordato, sempre in punto di diritto, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 24457 del 16 giugno 2021
Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022
(Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv.
Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022
188 (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fanelli Federico, nato a Agrigento il 28/11/1976 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 - resa nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 24457 del 16 giugno 2021 - la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'interessato, in conseguenza della custodia cautelare (in carcere per 5 mesi e 17 giorni, agli arresti domiciliari per 3 anni e 5 mesi) da questo subita nell'ambito di un procedimento penale, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'acquisto di 7 kg di hashish, per il quale lo stesso era stato assolto in via definitiva.

2. L'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza impugnata risulta priva dell'indicazione di specifici comportamenti posti in essere dall'interessato che abbiano determinato l'adozione o la protrazione della misura restrittiva, essendo basata, in modo decisivo, sulla illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e del processo, con conseguente mancata allegazione di circostanze a lui favorevoli. Inoltre, l'ordinanza avrebbe scorrettamente considerato la pretesa contiguità dell'interessato con ambienti criminali, richiamando elementi probatori già ritenuti inconsistenti, dai giudici di merito, ai fini della sussistenza del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento della Suprema Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione.

Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263). 1.2. Va inoltre ricordato, sempre in punto di diritto, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione; così che devono essere ritenuti superati i precedenti orientamenti giurisprudenziali che, davano rilievo, ad esempio, al silenzio sull'esistenza di un alibi o di elementi favorevoli di valutazione (ex multis, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241).

In ogni caso, anche nel nuovo quadro normativo, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Da quanto precede consegue che, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata.

E si è precisato che tale principio trova applicazione anche in relazione ai ricorsi presentati anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557).

2. La sentenza di annullamento di questa Corte, dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio, evidenzia che la Corte d'appello, con la precedente ordinanza del 13 gennaio 2020, ha erroneamente attribuito al ricorrente dichiarazioni riconducibili ad altro imputato, tale El Aziz, cosicché le stesse non avrebbero potuto essere poste a fondamento della ritenuta colpa grave ostativa, come quei dati la cui valenza dimostrativa è stata già esclusa dai giudici di merito.

3. L'ordinanza impugnata, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, non fa puntuale applicazione dei principi sopra enunciati, perché richiama elementi che paiono essere in contrasto con l'assoluzione nel merito, valorizzando l'incontro tra Fanelli e Silvestri, soggetto parimenti assolto per non aver commesso il fatto. Correttamente la Corte d'appello prende atto del fatto che vi erano dichiarazioni decettive e menzognere imputata a Fanelli nella precedenza ordinanza, poi annullata, e che queste erano in realtà da attribuire a El Aziz, ma nello stesso tempo valuta contro il medesimo Fanelli l'omessa spiegazione di una serie di circostanze che avrebbero avuto influenza sull'emanazione e il mantenimento della misura; circostanze di per sé neutre, perché essenzialmente riferite, ancora una volta alla sua presenza sul luogo della vendita dello stupefacente e al suo incontro con Silvestri, soggetto parimenti assolto.

Deve inoltre rilevarsi che la sopravvenuta modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. trova applicazione - come visto - anche al caso di specie, in cui il ricorso è stato presentato anteriormente a detta modifica e l'oggetto del giudizio di rinvio, delineato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, è il complesso della motivazione sulla esistenza di elementi ostativi al riconoscimento della riparazione; cosicché la valenza del silenzio dovrà essere apprezzata con riferimento al quadro normativo applicabiltal momento della nuova decisione.

4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata,