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Sentenza — n. 550/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 550/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 marzo 2021, il Tribunale di Lucca ha condannato Stefano Pacini alla pena di 4.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, l'imputato ha proposto appello ed il giudice d'appello, impropriamente adito stante l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 550/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, l'imputato ha proposto appello ed il giudice d'appello, impropriamente adito stante l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente costo dell'inquinamento pagamento dell'ammenda acidificazione sanzioni pecuniarie inquinamento locale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pacini Stefano, nato in Australia il 02/03/1967 avverso la sentenza del 16/03/2021 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 marzo 2021, il Tribunale di Lucca ha condannato Stefano Pacini alla pena di 4.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, l'imputato ha proposto appello ed il giudice d'appello, impropriamente adito stante l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte.

3. Fissata l'udienza pubblica per la trattazione del procedimento, il difensore del sig. Stefano Pacini ha comunicato che il medesimo era nel frattempo deceduto, allegando certificato di morte rilasciato in data 11 agosto 2022 dal Comune di Lucca, dal quale risulta l'intervenuto decesso dell'imputato in data 21 luglio 2022.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo pertanto preclusa ogni eventuale diversa statuizione (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 10 dic