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Sentenza — n. 547/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals by defendants for personal appeal submission without registered counsel, ruling it inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible because they were submitted personally rather than by a lawyer registered with the Court. Although the defendants' lawyer authenticated their signatures, the Court held this did not satisfy the statutory requirement for a formal appeal. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: The authentication of an appeal by a lawyer attests only to the genuineness of the signature and does not satisfy the requirement that the appeal be filed by a lawyer registered with the Court, rendering a personal submission inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal submission registered counsel requirement signature authentication procedural costs legittimazione a contestare licenza lavoro sottoposto ad autorizzazione iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rileva il Collegio che l'impugnazione è inammissibile in sede di legittimità, perché proposta personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come invece prescrive l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ed invero, l'avv.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Decidendo casi similari, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione dell'atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte territoriale impropriamente adita, rilevando l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 5 cod. pen
La Corte territoriale impropriamente adita, rilevando l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
Decidendo casi similari, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione dell'atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
(Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
281475; Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Vincenzoni Agostina, nata a Terracina il 04/12/1947 2) Rizzelli Nicola, nato a Ginosa il 12/10/1951 avverso la sentenza del 26/11/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore Amatore nell'interesse della parte civile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di costituzione sostenute.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha condannato gli imputati odierni ricorrenti alla pena di 4.000 euro di ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 280/2001 con riguardo all'esecuzione di opere in zona simica, effettuate senza previa denuncia di inizio lavori alla competente autorità e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale.

2. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto unitario appello, con dichiarazione personalmente sottoscritta e con firme autenticate dal difensore fiduciario iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori. La Corte territoriale impropriamente adita, rilevando l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

3. Con l'impugnazione si propongono sostanzialmente due doglianze. 3.1. Con la prima si lamentano l'errata ricostruzione dei fatti e il travisamento dei documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento con la conseguente erronea conclusione che i reati addebitati ai ricorrenti non si erano ancora prescritti al momento della decisione. Si osserva, in sintesi, che per i lavori da eseguirsi all'interno dell'appartamento condominiale degli imputati, la signora Vincenzoni aveva presentato un'unica SCIA e che quei lavori si erano conclusi, con collaudo statico e attestazione di fine lavori, nel 2014, con conseguente maturazione del termine di prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza. 3.2.

Con la seconda doglianza, invocandosi, ai sensi dell'art. 5 cod. pen., l'errore scusabile dei ricorrenti circa la conoscenza della disciplina prevista per le costruzioni in zone sismiche, si lamenta l'assenza di responsabilità per assoluta buona fede, essendosi gli imputati affidati, per la presentazione delle pratiche, a tecnici specializzati, il cui operato essi non erano in grado di controllare per difetto delle necessarie competenze tecniche.

4. Rileva il Collegio che l'impugnazione è inammissibile in sede di legittimità, perché proposta personalmente dagli imputati e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come invece prescrive l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ed invero, l'avv. Michele Pesiri, che pure risulta iscritto nel predetto albo, si è limitato ad autenticare le firme apposte dagli imputati in calce alla dichiarazione di appello dai medesimi personalmente presentata, sicché la paternità dell'atto non può essere al primo attribuita.

Decidendo casi similari, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione dell'atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, mentre non vale a far ritenere soddisfatto l'onere richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, ord. n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636).

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. Gli imputati debbono inoltre essere condannati a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione sostenute nel grado, liquidate, tenendo anche conto della ragione della decisione, in complessivi 4.550,00 Euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.550, oltre a