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Ordinanza — n. 408/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against detention order converted to appeal; appealable orders cannot be challenged via cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court converted the cassation appeal into a precautionary appeal, ordering the transmission of files to the Tribunal of Palermo for review. The appellant argued that the appellate court misinterpreted the duration of detention limits by referencing the statutory maximum rather than the actual imposed sentence, violating constitutional principles of liberty and proportionality. The Court rejected this argument, emphasizing that orders denying the revocation or modification of personal coercive measures are not subject to direct cassation review under Article 311 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 311 c.p.p.; Art. 304, comma 6 c.p.p.: Orders denying the revocation or modification of personal coercive measures are not subject to direct cassation review and must be challenged via the precautionary appeal procedure.

Parole chiave

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precautionary appeal procedure cassation conversion personal coercive measures detention duration limits proportionality principle recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 28/9/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava l'istanza con la quale Calogero Rizzo aveva chiesto dichiararsi cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 311, cod. proc. pen.
Art. 13 Cost.
Art. 24 Cost.
art. 311 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda
pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (tra le ultime, Sez. 2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv.
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Testo completo

la seguente ht_ i O GEN 2023 ORDINANZA FUN Z. I AR IO sul ricorso proposto da Rizzo Calogero, nato a Raffadali (Ag) il 16/10/1970 avverso l'ordinanza del 28/9/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Gibilaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 28/9/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava l'istanza con la quale Calogero Rizzo aveva chiesto dichiararsi cessata la misura cautelare degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

2. Propone ricorso per cassazione il Rizzo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la violazione o falsa applicazione degli artt. 303, comma 1, lett. c), 304, comma 6, cod. proc. pen., 13, 24 Cost. La Corte di appello avrebbe interpretato l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in tema di durata della custodia cautelare, nel senso che il termine di "due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza" dovrebbe essere riferito alla pena edittale massima prevista in astratto, non a quella concretamente irrogata; questa lettura, pur sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, risulterebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., in tema di favor libertatis e di proporzionalità della misura cautelare rispetto alla sanzione applicata, nonché con gli artt. 275, comma 2 e 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, diversamente, farebbero pacifico riferimento alla pena applicata.

La lettura offerta dalla Corte di appello, dunque, sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali richiamati, oltre che con i canoni di sistema, dovendosi altrimenti ritenere congruo - nel caso di specie - un termine massimo di oltre 13 anni a fronte di una pena irrogata (in primo grado, senza appello del pubblico ministero) pari a 5 anni e 4 mesi di reclusione (di cui 1 anno e 4 mesi di reclusione per una recidiva mai contestata). L'interpretazione offerta dall'ordinanza impugnata, del resto, non avrebbe mai ricevuto un espresso avallo della Corte costituzionale, che, anzi, avrebbe costantemente sostenuto la necessità che le misure coercitive siano contenute in termini proporzionati e che il sacrificio della libertà personale sia ridotto al minimo.

3. Il ricorso deve essere convertito in appello cautelare, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Palermo. 3.1. Occorre ribadire, infatti, il costante principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari (o, in questo caso, la Corte di appello) respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (tra le ultime, Sez. 2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv. 283178).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del