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Sentenza — n. 395/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order for lack of reasoning regarding preventive seizure review request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Rome Tribunal's order dismissing ABC BEACH Srl's request for a review of a preventive seizure. The company argued the lower court incorrectly classified their request as a precautionary appeal without addressing substantive legal violations regarding the seizure of already released assets. The court found the lower court's failure to engage with these specific grievances constituted a fatal defect in reasoning, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 322, 327, 328, 347 cod. proc. pen.; A request for review of a preventive seizure order must be substantively examined on its merits, and a lower court's failure to address specific legal grievances regarding the reinstatement of seized assets constitutes a defect in reasoning warranting annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure review defect in reasoning seizure of assets request for review procedural law Italy annulment of order legitimate standing azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322 cod. proc. pen.
Va ancora incidentalmente precisato che, a norma dell'art. 322 cod.
Art. 327 cod. proc. pen.
Art. 328 cod. proc. pen.
Art. 347 cod. proc. pen.
art. 322 cod. proc. pen
Va ancora incidentalmente precisato che, a norma dell'art. 322 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ABC BEACH Srl avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della società ricorrente, avv. Andrea Rossi, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale di Roma, dopo aver riqualificato in appello cautelare l'istanza di riesame proposta da ABC BEACH Srl avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma, "a precisazione" di un precedente provvedimento di revoca parziale di sequestro preventivo, aveva indicato le opere sulle quali mantenere il vincolo, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione per aver il Tribunale trascurato il principale motivo di doglianza e per aver conseguentemente riqualificato in appello la richiesta di riesame in assenza di ragionamento motivazionale e senza prendere in considerazione le doglianze prospettate. Si deduce, in particolare, che con la richiesta di riesame si era in primo luogo contestata l'illegittimità del provvedimento reso dal g.i.p. in data 31 maggio 2022, poiché, lungi dal contenere mere "precisazioni" rispetto al proprio precedente provvedimento di revoca parziale del sequestro del 20 maggio, dopo aver disposto la sospensione della sua esecuzione ed aver avuto informali colloqui con la polizia giudiziaria, con esso quel giudice aveva disposto un nuovo sequestro di manufatti già dissequestrati dal primo provvedimento.

Così operando, il g.i.p. aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 327, 328 e 347 cod. proc. pen., disponendo un nuovo sequestro di beni non più sottoposti a vincolo, in assenza di richiesta del pubblico ministero e dell'indicazione dei presupposti di legge per l'adozione della misura cautelare. Per questa ragione la società aveva proposto richiesta di riesame che, per l'illegittima riqualificazione dell'istanza in appello cautelare, non era stata correttamente esaminata da parte del Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata dà atto che, a seguito della richiesta, avanzata dalla società, di revoca del sequestro — già oggetto di precedenti provvedimenti di conferma resi dal tribunale del riesame, anche a seguito di impugnazione della ABC BEACH -, il g.i.p.: - con provvedimento del 20 maggio 2022 aveva disposto il dissequestro dei beni «ad eccezione che per il gazebo sul lastrico solare dell'edificio A, il gazebo di copertura edificio D, la costruzione in legno (bar) nello spazio laterale tra edifici C e D, le vetrate delle pareti esterne (da rimuovere, se possibile, o lasciare aperte)»; - con successivo provvedimento del 31 maggio 2022, reso "a precisazione" del precedente, aveva ««indicato le opere su cui mantenere il sequestro (con revoca nel resto) come segue: area tra gli edifici A e E tramite cui i due edifici sono stati messi in comunicazione; vetrate edificio E; ampliamento lato mare (emiciclo) edificio E; locale cucine edificio F; edificio B; locale in legno uso bar e vano annesso in ampliamento edifico C; gazebo in legno ombreggiante edificio D».

Dal confronto tra le opere indicate nei due provvedimenti quali riassunti nell'ordinanza impugnata sembra ricavarsi la non perfetta coincidenza tra quelle sulle quali si disponeva il mantenimento del sequestro, emergendo, in particolare, che in forza del secondo provvedimento il vincolo si sarebbe dovuto mantenere su opere diverse da quelle sulle quali non operava il dissequestro disposto con il primo (si vedano, ad es., l'area tra gli edifici A e B, l'ampliamento - emiciclo - dell'edificio E, l'edificio B). La stessa ordinanza impugnata (pag.

5) riconosce che il provvedimento del g.i.p. impugnato aveva «effetto limitativo del dissequestro in precedenza disposto, ma comunque non eseguito».

2. Ciò premesso, secondo la doglianza proposta dalla società avanti al Tribunale del riesame, trattandosi di un provvedimento che illegittimamente ripristinava (almeno su taluni beni) un sequestro già revocato, lo stesso si sarebbe dovuto intendere quale nuovo decreto di sequestro ed in quest'ottica era stata proposta la richiesta di riesame, muovendosi specifiche doglianze di violazione di legge. Riqualificando immotivatamente la richiesta di richiesta di riesame in appello cautelare, l'ordinanza impugnata non reca alcuna risposta su tali specifiche doglianze e, conseguentemente, la motivazione resa non è pertinente all'oggetto di quanto devoluto nell'atto d'impugnazione. Ricorre, pertanto, il lamentato vizio di difetto di motivazione.

3. Va ancora incidentalmente precisato che, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo può essere avanzata anche dall'avente diritto alla restituzione dei beni, sicché - in disparte la verifica dei motivi proponibili dal terzo, ciò che non costituisce oggetto della questione devoluta a questa Corte - non può dubitarsi della legittimazione dell'odierna ricorrente, che, secondo la stessa ordinanza impugnata, è gestore dello stabilimento balneare sottoposto a sequestro, insistente su area demaniale data in concessione, in relazione a reato urbanistico ascritto a Maria Antonietta Capozzucca, già legale rappresentante di ABC BEACH Sri.4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 3