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Sentenza — n. 383/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls fine for Kacem due to recidiva calculation error but dismisses Hamza's reformatio in peius claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate sentence regarding Kacem Samir's pecuniary penalty due to a mathematical error in calculating the recidiva increase, ordering a new determination of 3,944,444 euros. Conversely, the appeal by Hamza Said was declared inadmissible because the record did not support his claim that the base sentence exceeded the previous judge's terms. The court ruled that the fine must be recalculated precisely while rejecting the argument that the detention sentence violated the prohibition of aggravation.

Regesto Legislator

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Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may annul a lower court's sentence without remittal to correct a mathematical error in the calculation of a pecuniary penalty arising from recidiva, while declaring an appeal inadmissible if the alleged violation of the reformatio in peius principle lacks factual basis in the record.

Parole chiave

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recidiva calculation error pecuniary penalty adjustment reformatio in peius violation inadmissible appeal declaration Cassazione annulment without remittal mathematical error correction detention sentence reduction errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena, con rideterminazione della stessa sanzione ad opera di questa Corte - ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99 cod. pen.
Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Kacem lamenta la violazione dell'art. 99 cod.
Art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
A giudizio del ricorrente, il primo Giudice (pur pervenendo ad una sanzione definitiva più alta) avrebbe quantificato la pena detentiva base in 2 anni e 3 mesi di reclusione (per quanto non indicata espressamente), poi aumentata di 1/3 per la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, d.P.R.
art. 99 cod. pen
Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Kacem lamenta la violazione dell'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Kacem Samir, nato in Tunisia il 20/10/1964 Hamza Said, nato in Tunisia il 4/11/1989 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto a Kacem, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso; rigetto del ricorso di Hamza udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Alessandro Casano, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/12/2021, la Corte di appello di Palermo rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Samir Kacem e Said Hamza con la sentenza emessa il 20/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala.

2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: Kacem lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte di appello lo avrebbe condannato alla pena pecuniaria di 3.944.667,00 euro anziché di 3.944.445,00 euro (oltre alla pena detentiva); Hamza, invece, lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte di appello avrebbe determinato la pena base in 2 anni e 6 mesi di reclusione, ossia in termini superiori a quelli fissati dal primo Giudice, pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso di Kacem risulta fondato. 3.1. La Corte di appello ha determinato la pena nei confronti dell'imputato muovendo da una base di 2 anni di reclusione e 3.550.000,00 euro di multa, poi aumentata di 2/3 per la recidiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 5.917.000,00 euro di multa, infine diminuita per il rito abbreviato a 2 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.944.667,00 euro di multa. 3.2. Il ricorrente lamenta che l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere determinato in 5.916.667,00 euro, con conseguente pena pecuniaria definitiva pari a 3.944.445,00 euro. 3.3. Ebbene, la censura è corretta. L'aumento di 2/3 della pena base, infatti, avrebbe dovuto esser quantificato in 5.916.666 euro, con pena finale (dopo la riduzione per il rito abbreviato) pari a 3.944.444 euro. 3.4. La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena, con rideterminazione della stessa sanzione ad opera di questa Corte - ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - nella misura di 3.944.444,00 euro.

4. Il ricorso di Hamzi, per contro, è manifestamente infondato. 4.1. La Corte di appello ha rideterminato la pena detentiva muovendo dalla base di 2 anni e 6 mesi di reclusione, poi ridotta per il rito abbreviato a 1 anno e 8 mesi di reclusione. 4.2. A giudizio del ricorrente, il primo Giudice (pur pervenendo ad una sanzione definitiva più alta) avrebbe quantificato la pena detentiva base in 2 anni e 3 mesi di reclusione (per quanto non indicata espressamente), poi aumentata di 1/3 per la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, così pervenendo alla pena di 3 anni di reclusione, infine ridotta a 2 anni per la scelta del rito. 4.3.

Questa tesi non può essere accolta. Dalla sentenza del Tribunale, infatti, non è dato ricavare la misura della pena base, né se questa contenesse già l'aumento per la riconosciuta circostanza aggravante, risultando soltanto la pena detentiva finale di 2 anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria); la violazione del divieto di reformatio in peius, dunque, risulta del tutto ipotetica ed indimostrata. 4.4. Il ricorso di Hamza, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Kacem Samir, limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in 3.944.444 euro. Dichiara inammissibile il ricorso di Hamza Said che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del