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Sentenza — n. 375/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di condanna del Tribunale di Latina del 6 luglio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rossi Giuseppe e di Fasolo Annunziata in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 30 e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, essendosi estinto per intervenuta prescrizione, confermando, invece, la confisca dei terreni e delle opere abusive disposta con il medesimo provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 578-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si impone, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice di appello, altra sezione, perché, in applicazione degli esposti principi di diritto, colmi tale deficit argomentativo, al fine di decidere, ex art. 578- bis cod. proc. pen., sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Parole chiave

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immobile occupato sequestro di beni immobili occupazione regime della proprietà acquisto del possesso appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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art. 578-bis cod. proc. pen
Si impone, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice di appello, altra sezione, perché, in applicazione degli esposti principi di diritto, colmi tale deficit argomentativo, al fine di decidere, ex art. 578- bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Rossi Giuseppe, nato Trevico il 04/06/1948 Fasolo Annunziata, nata a Fondi il 17/09/1953 avverso la sentenza del 04/02/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di condanna del Tribunale di Latina del 6 luglio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rossi Giuseppe e di Fasolo Annunziata in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 30 e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, essendosi estinto per intervenuta prescrizione, confermando, invece, la confisca dei terreni e delle opere abusive disposta con il medesimo provvedimento.

2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite il difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., sul rilievo che la Corte teritoriale avrebbe operato un'inspiegabile generalizzazione delle posizioni dei singoli imputati, senza distinguere le rispettive condotte e il conseguente trattamento sanzionatorio, nonostante agli atti risulterebbe la documentazione dell'occupazione dell'immobile gravato da uso civico a carico del solo ricorrente Rossi Giuseppe, mancando ogni spiegazione, invece, sulle ragioni dell'omessa attenuazione del trattamento sanzionatorio per Fasolo Annunziata, la cui unica responsabilità sarebbe stata quella di avere intestato a suo nome un contatore di energia elettrica posizionato sui fondi limitrofi. 2.2.

Con una seconda doglianza, ci si duole dell'erroneità della conferma della confisca da parte della Corte di appello nonostante, con il medesimo provvedimento, essa abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione; quindi, in assenza di una sentenza di condanna e di qualsiasi accertamento in capo agli imputati in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, quantomeno nella forma colposa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono entrambi alla motivazione circa la responsabilità penale quale presupposto per l'applicazione della confisca. Va rilevato che la Corte distrettuale, con l'impugnato provvedimento, pur avendo proceduto a dichiarare l'avvenuta prescrizione del reato de quo, ha confermato la confisca dell'area lottizzata e delle opere abusive già disposta in primo grado, senza avvedersi del fatto che avrebbe dovuto fornire una motivazione in punto di responsabilità. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati (ex plurimis, Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Rv. 283325- 02;

Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022, Rv. 282833; Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Rv. 278870; Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Rv.277363). Conseguentemente la decisione di appello che abbia confermato la confisca dei terreni e delle opere abusive, contestualmente alla declaratoria di proscioglimento per intervenuta prescrizione, senza motivare adeguatamente sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, va annullata con rinvio affinché sia colmata tale carenza argomentativa nel decidere, ex art. 578-bis cod. proc. pen., sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis, Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020, Rv. 280773;

Sez. 3, n. 31282 del 27/03/2019, Rv. 277167).

2. Si impone, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al giudice di appello, altra sezione, perché, in applicazione degli esposti principi di diritto, colmi tale deficit argomentativo, al fine di decidere, ex art. 578- bis cod. proc. pen., sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione del