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Sentenza — n. 219/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over a preliminary investigation judge's decision on home detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the Tribunal of Lecce lacked jurisdiction to review the preliminary investigation judge's decision on home detention. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific circumstances regarding an extortion charge and ignored intercepted conversations proving her involvement in a criminal organization. The court rejected these arguments, noting that the appeal sought to re-evaluate factual evidence and interpret investigative materials, which is strictly prohibited in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges a decision on personal precautionary measures by a preliminary investigation judge, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility personal precautionary measures jurisdictional error home detention preliminary investigation judge estorsione confisca dei proventi di reato reati economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione.
Art. 360, n. 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 125, 273, 309 cod. proc. pen.
Artt. 629 e 628 cod. pen.
e agli artt. 629 e 628 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art.
Artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
e agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lazzaro Nyuma Clarissa, nata a Brindisi il 15/11/2000 avverso l'ordinanza in data 02/08/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 agosto 2022, e depositata il 16 settembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari personali, per quanto di interesse in questa sede, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato a Nyuma Clarissa Lazzaro gli arresti domiciliari. La misura cautelare nei confronti di Nyuma Clarissa Lazzaro è stata disposta in ordine ai reati di partecipazione ad un'associazione criminale dedita al narcotraffico, operante in Brindisi (capo 8), nonché di estorsione in danno di Giuseppe Molendini (capo 3), fatti entrambi commessi tra il 2019 ed il 2020.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe Nyuma Clarissa Lazzaro, con atto sottoscritto dall'avvocato Daniela D'Amuri, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 629 e 628 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione. Si deduce che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto la sussistenza del reato di estorsione.

Si segnala che la presenza dell'attuale ricorrente nella pizzeria gestita da Giuseppe Molendini, accertata il 15 novembre 2019, è stata spiegata per la volontà di festeggiare il suo compleanno, e che il mancato pagamento di tre pizze è stato giustificato con l'esistenza di pregressi rapporti tra la persona offesa ed il suo compagno, e che, però, l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare dette circostanze. Si aggiunge che il Tribunale, nel valorizzare come indizio la presenza dell'attuale ricorrente nella pizzeria della persona offesa, ha anche trascurato l'assenza di elementi da cui desumere richieste o messaggi da parte della donna nei confronti del gestore della pizzeria o di familiari dello stesso.

Si conclude che non vi sono elementi per ritenere che l'attuale ricorrente abbia fornito un contributo materiale e morale, finalizzato al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 273 e 309 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico.

Si deduce che l'ordinanza impugnata incorre in lacune, contraddizioni e manifeste illogicità nell'affermare la partecipazione della ricorrente all'associazione finalizzata al narcotraffico. Si premette che il Tribunale ha attribuito un significato dirimente alla ricezione con cadenza settimanale di una somma di denaro, pari a circa 150,00 euro, da una persona indiziata di spaccio di droga e da lei indicata, in alcune conversazioni, come amica del convivente, Gianluca Volpe. Si rileva che non è indicato alcun elemento da cui inferire la consapevolezza, in capo all'attuale ricorrente, della provenienza illecita del denaro.

Si aggiunge che non sono emersi altri elementi a carico della donna, come ad esempio chiamate in correità, o videoriprese, o dichiarazioni di vittime di reati. Si conclude che l'unica condotta ritenuta accertata può, al più, essere ritenuta «favoreggiatrice degli interessi del compagno».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di specificità e diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione in danno di Giuseppe Molendini, deducendo che la presenza dell'attuale ricorrente nella pizzeria gestita dalla persona offesa era giustificata dalla volontà di festeggiare il compleanno, che il mancato pagamento delle pizze si spiega con i rapporti intercorrenti tra la vittima ed il compagno della donna, e che non vi sono altri elementi per ravvisare un contributo di questa alle attività di estorsione poste in essere da Gianluca Volpe.

Il Tribunale pone a fondamento delle proprie conclusioni le risultanze di intercettazioni telefoniche, di cui espone il contenuto. Si rappresenta, in particolare, che: -) in data 9 novembre 2019, Gianluca Volpe, compagno dell'attuale ricorrente, chiedeva denaro a Giuseppe Molendini e questi, affermando di non averne, offriva in cambio sostanza stupefacente; -) successivamente, Nyuma Clarissa Lazzaro si recava più volte nell'esercizio commerciale gestito da Molendini, e, il 15 novembre 2019, informava il compagno di non aver incassato niente per la presenza della moglie dell'uomo («non mi ha dato niente»), e di essere stata anche guardata in malo modo per non aver lei pagato le pizze; -) ricevute tali informazioni, Volpe inviava poco dopo un messaggio a Molendini e chiedeva con urgenza il denaro («che hai fatto per i soldi, mi servono urgente»); -) il 23 novembre 2019, Nyuma Clarissa Lazzaro informava il compagno di non aver ricevuto niente da Molendini anche questa volta, avendo ricevuto la scusa della necessità di dover pagare altri debiti; -) il 5 dicembre 2019, Volpe chiedeva a Molendini di preparargli un fittizio contratto di lavoro, e quest'ultimo, in data 16 gennaio 2020, informava Nyuma Clarissa Lazzaro di avervi provveduto; -) il 20 marzo 2020, Volpe, sottoposto a misura cautelare, chiedeva a Nyuma Clarissa Lazzaro di recarsi da Molendini per ritirare del denaro, ma la donna, il giorno successivo, riferiva al compagno di non aver ricevuto niente, e, su richiesta dello stesso, mandava alla persona offesa un messaggio intimidatorio, per poi aggiornare il coindagato di non aver ricevuto risposta.

Il Tribunale precisa che la tesi difensiva, secondo cui l'attuale ricorrente si era recata nella pizzeria della persona offesa solo per festeggiare il compleanno e non aveva pagato facendo affidamento sul successivo adempimento da parte del compagno Gianluca Volpe, si pone in contrasto con il complesso delle conversazioni intercettate e riportate nell'ordinanza. Le conclusioni del Tribunale sono immuni da vizi, perché si fondano su una spiegazione non manifestamente illogica dei dialoghi oggetto di captazione. Le censure formulate nel ricorso, dal canto loro, non solo tendono a suggerire una diversa interpretazione del materiale acquisito, operazione non consentita in sede di legittimità, ma si confrontano solo in parte con il complesso delle articolate risultanze investigative a carico della ricorrente, come puntualmente descritte nell'ordinanza impugnata.

3. Prive di specificità e diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo che la percezione della somma settimanale di 150,00 euro da una persona indiziata di spaccio non implica la consapevolezza della provenienza illecita del denaro, o, al più, integra un favoreggiamento a vantaggio del compagno Gianluca Volpe. Il Tribunale, ai fini del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Nyuma Clarissa Lazzaro per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, opera una valutazione coordinata di più elementi di prova, dai quali inferisce che la donna ha svolto consapevolmente il ruolo di intermediaria nella riscossione dei proventi del traffico di droga per conto del compagno Gianluca Volpe, con piena consapevolezza del vincolo associativo e piena adesione allo scopo comune della gestione dell'illecito commercio.

Innanzitutto, si premette che Morris Cervellera, persona controllata più volte insieme a Gianluca Volpe tra il febbraio ed il marzo 2020, e possessore di una bici bianca elettrica, è stato concordemente indicato dai coindagati Andrea Romano, Angela Coffa e Anna Rita Coffa come persona la quale gestiva una piazza di spaccio per conto di Alessandro Polito, marito della già indicata Anna Rita Coffa, a sua volta madre di Gianluca Volpe, e che quest'ultimo era sotto- ordinato ad Alessandro Polito, come risulta da conversazioni intercettate tra questi e la moglie.

Si rappresenta, poi, che, dalle conversazioni intercettate tra Gianluca Volpe e Nyuma Clarissa Lazzaro, la donna in numerose occasioni riferisce al compagno dei versamenti settimanali dell'«uomo con la bici bianca», legato a «Margherita», nome della moglie di Morris Cervellera, ora di 150,00, ora di 100,00 euro (si citano conversazioni del 19 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 26 marzo 2020, del 29 marzo 2020, del 3 aprile 2020, del 4 aprile 2020, del 6 aprile 2020 e del 9 aprile 2020). Si segnala, inoltre, e tra l'altro, che: -) il 26 marzo 2020, Nyuma Clarissa Lazzaro dice a Gianluca Volpe di aver ricevuto dei soldi da parte di altra persona, da dare alla madre del compagno, e questi gli dice di tenerseli; -) in precedenza, il 22 novembre 2019, Nyuma Clarissa Lazzaro aveva invitato Anthony D'Agnano a riscuotere denaro al quartiere Perrino; -) il 10 novembre 2019, Anna Rita Coffa faceva delle rimostranze a Nyuma Clarissa Lazzaro per condotte di Gianluca Volpe in danno del gruppo:

«si è mangiato 600 euro della mia amica ... persona che mi aiutano ... e se ne deve approfittare così? ... domani gli faccio chiudere Piazza Raffaello»; -) il 18 novembre 2019, Nyuma Clarissa Lazzaro contattava Cosimo Totleben, appena scarcerato, persona legata, per quanto emerge da altre conversazioni intercettate, come spacciatore per conto di Anna Rita Coffa; -) il 20 novembre 2019, Nyuma Clarissa Lazzaro prendeva parte ad una conversazione con Anna Rita Coffa per fare il punto sulle indagini seguite alla morte per overdose di un giovane; -) il 4 dicembre 2019, Nyuma Clarissa Lazzaro, informata da Daniela Elia, persona legata alla famiglia Coffa, che l'interlocutrice aveva subito un gesto ritorsivo costituito dal taglio delle gomme dell'autovettura, le prometteva l'intervento violento del compagno:

«gli vado a mettere fuoco ... quello vuole messo fuoco ... adesso glielo dico io a Luca ... se gli dico: metti fuoco ... quello va e mette fuoco». L'affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Nyuma Clarissa Lazzaro in ordine alla partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico denominata "clan Romano-Coffa" risulta immune da vizi, perché fondata su elementi precisi, oggetto di un apprezzamento che non può ritenersi manifestamente illogico, contraddittorio o carente. Le censure formulate nel ricorso, dal canto loro, non solo tendono a suggerire una diversa interpretazione del materiale acquisito, operazione non consentita in sede di legittimità, ma si confrontano solo con una parte delle plurime risultanze investigative, oggetto di puntuali indicazioni nell'ordinanza impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, co equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l