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Ordinanza — n. 51733/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to translate defendant to court during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to translate him to court while he was under home detention, citing procedural violations. The court rejected this claim because the appellant had previously waived all appeal grounds and agreed to a plea deal, thereby precluding new exceptions raised for the first time at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179 cod. proc. pen.; In a plea agreement appeal, the second-instance judge is not required to address absolute nullities or inadmissible evidence, and new exceptions raised at cassation are precluded by the waiver of appeal grounds and the agreement to apply the penalty.

Parole chiave

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plea agreement appeal waiver of appeal grounds preclusion of new exceptions procedural inadmissibility home detention translation diritto di traduzione grave deficienza del procedimento all'estero ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 26/09/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Manza pronunciata il 24/05/2022, appellata da Ruggiero Calabrese, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare — oltre che sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Cass. Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE RUGGIERO nato a Barletta il 18/01/1958 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26/09/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Manza pronunciata il 24/05/2022, appellata da Ruggiero Calabrese, rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione ai reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione abusiva di armi di cui ai capo a), b), c) e d) della rubrica 2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il Calabrese, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione di legge (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.), in quanto, la corte territoriale, pur essendo a conoscenza che egli era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, non aveva disposto la sua traduzione in udienza.

3. Il ricorso è inammissibile. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare — oltre che sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. - neanche sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass.

Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Lo stesso ricorrente peraltro riconosce di aver eccepito per la prima volta in cassazione una nullità a regime intermedio; eccezione che il difensore di fiducia avrebbe dovuto rilevare nel giudizio di secondo grado e che è preclusa dalla rinuncia ai motivi e dall'accordo intervenuto, con richiesta di applicazione della pena.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2023 Il Consigliere est