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Ordinanza — n. 51731/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to inadmissible grounds regarding penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, which governs settlements. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning the conviction and the reduction of the penalty. The court ruled that grievances regarding the penalty determination are excluded from cassation review in settlement cases unless they constitute a manifest error of law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, appeals challenging the penalty reduction are inadmissible as they fall outside the permissible grounds for cassation review.

Parole chiave

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criminal settlement appeal inadmissible grounds penalty reduction review manifest error of law Article 599-bis procedure rapina qualificata incendio intenzionale aggravato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
b), del codice di rito, è opportuno applicare al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021
(Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification and sentencing in a plea agreement. The court ruled that such grievances are waived by the agreement itself.
Ordinanza — n. 30573/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.
Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.
Ordinanza — n. 10426/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as legal qualification argument lacks manifest eccentricity under Art. 448 c.p.p.
Ordinanza — n. 2149/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds challenging factual qualification of criminal acts.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MIRAGLIA MARCO nato a Giarre il 29 novembre 1994 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania il 23 maggio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania il 22 febbraio 2023 ha confermato la responsabilità di MARCO MIRAGLIA in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni e ha ridotto la pena inflitta . Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e alla corretta qualificazione dei fatti contestati. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276_102 - 01 Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta che non risulti manifesta ictu oculi in quanto anche se la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), del codice di rito, è opportuno applicare al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente si limita ad indicare l'erronea qualificazione giuridica del fatto senza in alcun modo esplicitare le ragioni a sostegno della censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres dente Maria Daniela Borsellino Sergio „DEPOSITATO IN CANC