Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding plea agreement terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied solely on a ground not permitted under current jurisprudence. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence in a plea agreement, arguing the mitigating circumstance of surrender was ignored. The court ruled that since the plea agreement itself did not include this mitigation and the appellant did not object to it, the appeal lacked valid grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or the mere determination of the penalty without alleging illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTINO MICHELE nato a CAMPOBASSO il 25/05/1993 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 4/7/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di Michele Mantino.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITFO 1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Peraltro, nel caso di specie, era l'accordo stesso che non contemplava il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., di taiché l'imputato non dolersene. 4 6„<3,, 1.Utte5,; \i/eLîiLacui triA 12()-', 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.