Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51729/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and non-manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared three separate appeals inadmissible regarding a first-instance judgment on plea bargaining. The appellants argued for legal requalification of charges or insufficient reasoning for acquittal, but the court found no statutory basis for such arguments under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected because they did not meet the strict requirements for cassation regarding plea bargaining outcomes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargaining judgments are limited to specific grounds, excluding lack of motivation or non-manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeals against plea bargaining inadmissibility of cassation legal qualification error manifest error standard Code of Criminal Procedure rifiuti non recuperabili allegazioni di persecuzione contraddittorie procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod.
Art. 129 c.p.p.
La De Francesco ed il Pellecchia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno lamentato l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
La De Francesco ed il Pellecchia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno lamentato l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 - bis cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
(motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); ciò con riferimento ai ricorsi della De Francesco e del Pellecchia.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUME LUIGI nato a Mugnano di Napoli il 16/09/1989 DE FRANCESCO VERONICA nata a Napoli il 26/05/1986 PELLECCHIA PASQUALE nato a Napoli il 22/04/1976 avverso la sentenza del 15/09/2023 del Gip TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di Luigi Fiume, Veronica De Francesco e Pasquale Pellecchia sono stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli emessa il 15/09/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti (associazione a delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, ricettazione, riciclaggio, truffa, e uso fraudolento di carte di debito — capi a, b, c, d, e, f).

Il Fiume ha eccepito l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo F (riciclaggio), avendo egli concorso, in quanto partecipe dell'associazione, nella realizzazione del reato presupposto (la frode informatica). La De Francesco ed il Pellecchia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno lamentato l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); ciò con riferimento ai ricorsi della De Francesco e del Pellecchia.

Inoltre, sempre in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti - diversamente dal caso di specie - con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ricorso del Fiume, basato su una diversa lettura delle risultanze processuali).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2023 Il Consigliere