Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds and non-manifest error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three separate appeals inadmissible regarding a first-instance judgment on plea bargaining. The appellants argued for legal requalification of charges or insufficient reasoning for acquittal, but the court found no statutory basis for such arguments under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected because they did not meet the strict requirements for cassation regarding plea bargaining outcomes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargaining judgments are limited to specific grounds, excluding lack of motivation or non-manifest errors in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUME LUIGI nato a Mugnano di Napoli il 16/09/1989 DE FRANCESCO VERONICA nata a Napoli il 26/05/1986 PELLECCHIA PASQUALE nato a Napoli il 22/04/1976 avverso la sentenza del 15/09/2023 del Gip TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di Luigi Fiume, Veronica De Francesco e Pasquale Pellecchia sono stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli emessa il 15/09/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti (associazione a delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, ricettazione, riciclaggio, truffa, e uso fraudolento di carte di debito — capi a, b, c, d, e, f).
Il Fiume ha eccepito l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo F (riciclaggio), avendo egli concorso, in quanto partecipe dell'associazione, nella realizzazione del reato presupposto (la frode informatica). La De Francesco ed il Pellecchia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno lamentato l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); ciò con riferimento ai ricorsi della De Francesco e del Pellecchia.
Inoltre, sempre in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti - diversamente dal caso di specie - con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ricorso del Fiume, basato su una diversa lettura delle risultanze processuali).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2023 Il Consigliere