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Ordinanza — n. 51728/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising legal qualification not raised in appeal or settled by settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground challenged the legal qualification of facts not raised during the appellate proceedings. The appellant argued that the crime should be classified under Article 640 rather than Article 629 of the Penal Code, but this issue was effectively resolved by the settlement agreement approved by the Court of Appeal. The Court ruled that parties waive the right to contest legal qualifications in subsequent litigation once a settlement is reached, except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a settlement judgment is inadmissible if it challenges the legal qualification of facts, as the settlement implies a waiver of such objections, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

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legal qualification waiver settlement agreement effect cassation inadmissibility appellate review scope waiver of legal issues estorsione abbandono del procedimento per truffa reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti ascrittigli, ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 640 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art.
art. 629 cod. pen
pen., piuttosto che quello di cui all'art. 629 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua
Sezione 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese
284768 - 02; Sezione 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv.
Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci
Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv.
Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista
266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv.
Sezione 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIUNTO ANDREA nato a TORRE DEL GRECO il 06/07/1986 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 10/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile il 5/11/2019, rideterminava la pena nei confronti di Andrea Oriunto.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti ascrittigli, ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 640 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art. 629 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la questione della qualificazione giuridica non era stata posta con i motivi di appello, di talchè non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02; Sezione 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;

Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sezione 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone, Rv. 277196 - 01, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strument9 deflattivo 61JC 2.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 novem