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Ordinanza — n. 51727/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as unrepresented defendant must use a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Luciano Branni, attempted to file it personally despite recent legislative changes requiring legal representation. Although the appellant argued that personal filing rights were constitutionally violated, the court upheld the requirement for a qualified lawyer based on established precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; The right to appeal to the Supreme Court requires representation by a qualified lawyer, and this requirement does not violate constitutional defense rights.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unrepresented defendant rights legal representation requirement qualified lawyer mandate defense rights limitation motivi di cassazione legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 707 cod. pen
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Luciano Branni di persona, condannato per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANNI LUCIANO nato a Napoli il 17/10/1990 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte di Appello di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Luciano Branni di persona, condannato per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16/04/2021, confermata in appello.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/11/2023 Il Consigliere estensore Il Pre