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Sentenza — n. 51725/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order for insufficient evidence of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the detention order. The appellant argued the lower court ignored family mediation evidence and failed to address specific defense complaints regarding clan affiliations. The court ruled that such arguments merely propose a different factual evaluation, which exceeds the appellate court's limited power to review only logical consistency and legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of evidence or facts; it may only verify if the lower court's reasoning is logically sound and compatible with legal principles, rejecting appeals that merely propose a different factual reconstruction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preliminary detention review appellate court limits logical consistency of reasoning substitution of factual assessment perseguimento penale per truffa tentata estorsione coazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.
art. 273 cod. proc. pen
In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino
Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli
215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv.
Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti
Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi
Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv.
Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.
Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè
265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv.
Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini
262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv.
Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani
non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella
216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCHETOLA TOMMASO nato a BARI il 20/06/1993 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 12/7/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 12/6/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Tommaso Peschetola.

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, 272 e segg. e 309 cod. proc. pen. Evidenzia che l'ordinanza impugnata risulta illogica e contraddittoria; che non si è confrontata con le doglianze difensive, innanzitutto con quella relativa alla identificazione del Peschetola quale cugino di Domenico Picca; che nemmeno vi è prova agli atti dell'attività di mediazione, posto che non risulta che il Picca si sia rivolto al cugino; che non risulta l'eventuale interessamento del Peschetola (non vi sono contatti telefonici tra il Picca e l'odierno ricorrente, né tra quest'ultimo e la persona offesa); che nemmeno è coerente la ricostruzione dei fatti, secondo cui mandante dell'estorsione ed esecutori materiali da un lato e Giovanni Tritto e Tommaso Peschetola dall'altro apparterrebbero a diverse fazioni del clan Strisciuglio. 2.1 In data 16/11/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo su cui si fonda, relativo al profilo della gravità indiziaria, è manifestamente infondato, in quanto si limita a proporre una diversa valutazione di circostanze già compiutamente esaminate dai giudici di merito. In proposito, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett.

e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato singolarmente ed in modo adeguato tutte le doglianze difensive (sintetizzate una ad una a pagina 18), che risultano pedissequamente riproposte in questa sede.

Dunque, sotto questo profilo il ricorso risulta anche aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato i) gli elementi da cui si evince la parentela del Picca con il Peschetola e l'utilizzo improprio del termine "cugino", che nel linguaggio parlato viene comunemente utilizzato per designare un affine con il quale si condivide parte della propria storia familiare; li) la conversazione intercettata il 18/2/2023 da cui emerge l'intermediazione del Picca; iii) l'irrilevanza della appartenenza degli estorsori a diverse articolazioni dello stesso clan, risultando del tutto plausibile che un esponente di spicco di una fazione interceda con gli esponenti dell'articolazione di un territorio limitrofo, trattandosi comunque della stessa associazione criminale.

Trattasi di motivazione all'evidenza congrua ed immune da vizi illogici.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.