Italian Court dismisses appeals against settlement sentences as they fall outside admissible cassation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Barone and Aresu inadmissible because they were filed against a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued a lack of motivation regarding their guilt, yet they had previously renounced their appeal grounds and adhered to the settlement agreement. The court ruled that appeals against such settlement sentences are only admissible if they challenge the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, excluding complaints about waived grounds or sentencing errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only if they allege defects in the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, while complaints regarding waived grounds or sentencing determinations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da BARONE GIUSEPPE nato a Catania il 23/10/1945 ARESU LUCIANO nato a Roma il 19/4/1976 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 20 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma 1'1/7/2022 ha confermato la responsabilità degli imputati Barone e Aresu in ordine ai reati loro contestati e ha rideterminato la pena iprevio riconoscimento in favore del Barone delle attenuanti generiche. Avverso detta sentenza propongono ricorso i due imputati, con atto sottoscritto dal comune difensore, deducendo vizio di motivazione poiché la Corte non ha provveduto a formulare adeguata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza.
I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01).
Nel caso in esame i ricorrenti si limitano a denunziare carenza di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, ma hanno rinunziato ai motivi di appello e aderito all'accordo con il pubblico ministero. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente Maria Dtet Borsellino Sergio+ Tfni DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENAL.E 29 D i C.